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Questo articolo è stato pubblicato il 03 novembre 2010 alle ore 06:41.
Se entro fine anno non verrà prorogato l'incentivo fiscale del 55% sui lavori edilizi per il risparmio energetico, le persone fisiche e i professionisti che non riescono a terminare i lavori entro il 2010, potranno beneficiare del bonus Irpef, solo se effettueranno i pagamenti tramite bonifico entro quest'anno. Con la mancata proroga dell'agevolazione fiscale, comunque, nel 2011 potranno essere utilizzati gli eventuali contributi comunitari, regionali o locali, che oggi non sono cumulabili, sullo stesso intervento, con la detrazione del 55 per cento.
Bonifico o leasing
I pagamenti tramite bonifico, effettuati dalle persone fisiche, entro la fine del 2010, sono detraibili dall'Irpef al 55%, anche se sono riferiti a lavori per il risparmio energetico, che verranno eseguiti nel 2011. Se i lavori non termineranno nel 2010, ma i relativi pagamenti sono stati anticipati quest'anno, per beneficiare del bonus, il mancato termine dei lavori e i dati dei pagamenti effettuati nel 2010 vanno comunicati all'agenzia telematicamente entro il 31 marzo 2011 (si veda Il Sole 24 Ore del 9 e 24 ottobre 2010). La consueta comunicazione al l'Enea va fatta entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Se la fine dei lavori avviene quest'anno, l'agevolazione può riguardare l'intero investimento, anche senza effettuare alcun pagamento, se l'intervento viene eseguito tramite un contratto di leasing. Lo sconto Irpef spetta all'utilizzatore (non alla società di leasing) e il costo su cui calcolare il 55% di detrazione Irpef è quello sostenuto dalla società concedente, non rilevando il pagamento dei canoni di leasing (comprensivi degli interessi), del maxicanone e del riscatto finale (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E, risposta 3.6).
Contributi comunitari e locali
Dal primo gennaio 2009 (articolo 6, comma 3, Dlgs 115/2008) le spese per gli interventi di risparmio energetico, agevolati con il bonus del 55%, non possono beneficiare anche degli eventuali contributi comunitari, regionali o locali (risoluzione delle Entrate del 26 gennaio 2010, n. 3/E). L'unica eccezione riguarda la possibilità di cumulo dell'agevolazione fiscale del 55% con quella relativa al rilascio dei certificati bianchi (decreti delle Attività produttive 20 luglio 2004).