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Questo articolo è stato pubblicato il 05 novembre 2010 alle ore 08:23.
La possibilità di evitare le sanzioni amministrative in materia di «prezzi di trasferimento» ove il contribuente esibisca, in sede di verifica, documentazione idonea a consentire il riscontro della loro conformità al «valore normale» (articolo 26, decreto legge 78 del 2010) ha destato particolare interesse fra gli operatori.
La documentazione idonea deve essere resa in conformità ai criteri stabiliti con il provvedimento dell'agenzia delle Entrate 2010/137654. Si attende una circolare dell'Agenzia in cui saranno forniti chiarimenti riguardo alla validità della documentazione prodotta nel corso di verifiche già iniziate alla data di pubblicazione del provvedimento. Ricordiamo che per i periodi pregressi, l'esistenza dell'eventuale documentazione deve essere comunicata entro il 28 dicembre, anche se il termine pare non vincolante (si veda «Il Sole 24 Ore» dell'11 ottobre). Inoltre dovrà essere illustrata la casistica in cui l'amministrazione finanziaria potrà ugualmente applicare le sanzioni risultando la documentazione informativa incompleta o non corrispondente in tutto o in parte al vero (articolo 8.3 del provvedimento).
Anche se è improbabile che la circolare possa fornire dettagliate istruzioni sulle concrete modalità di redazione (del resto viene fatto un espresso rinvio al Codice di condotta e alle linee guida dell'Ocse), sarebbe auspicabile che il contenuto di alcuni capitoli del documento venissero meglio illustrati.
Perimetro dell'informativa
È frequente che una holding estera (spesso non operativa) controlli una subholding italiana e altre società estere e che la subholding italiana, a sua volta controlli società italiane ed estere. In questo caso si ritiene che il «contenuto minimo» della documentazione sia il seguente:
Masterfile limitatamente al sottogruppo, costituito dalla subholding italiana e dalle sue controllate; indicando, nel capitolo 5, le sole operazioni intercorse fra le società entrambi appartenenti al sottogruppo con esclusione (facoltativa) delle sole operazioni fra società, appartenenti al sottogruppo, entrambi residenti fuori dalla comunità;
Un documento nazionale per ciascuna controllata italiana, indicando, nel capitolo 5, le operazioni intercorse con tutte le società del gruppo, comprese quelle controllate dalla holding estera, e le operazioni medesime o analoghe poste in essere con parti indipendenti.