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Questo articolo è stato pubblicato il 06 novembre 2010 alle ore 11:15.
La ricongiunzione ha sempre un prezzo. La legge 122/10 (articolo 12) ha modificato, a partire dal 1° luglio scorso, le regole per la ricongiunzione, che non è più gratuita, in nessun caso. L'operazione consiste nel trasferire i periodi assicurativi maturati in forme di previdenza alternative all'Assicurazione generale obbligatoria Inps (o nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi) nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'Inps. Con la circolare 142, pubblicata ieri, l'Inps dà indicazioni sulla nuova procedura. L'ente ricorda che i dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione a partire dal 31 luglio 2010 non possono più costituire gratuitamente la posizione assicurativa presso l'Inps. Lo stesso accade agli iscritti alle casse pensioni gestite dagli ex istituti di previdenza che non hanno presentato domanda entro il 30 luglio 2010.
Prima del 1° luglio 2010 questo tipo di ricongiunzione avveniva senza oneri per il richiedente. L'unico obbligo era sulle spalle delle gestioni, che dovevano trasferire nel Fondo i contributi relativi ai periodi ricongiunti, più gli interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Dalle istanze presentate dal 1° luglio in poi, l'operazione è diventata a pagamento. Occorre sborsare una somma pari al 50% della differenza tra l'importo dell'onere di ricongiunzione e l'ammontare dei contributi e degli interessi trasferiti. Si paga qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati o la natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i contributi.
L'onere di ricongiunzione va determinato in base alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti e alla loro valutazione a fini pensionistici. La contribuzione volontaria versata nel Fpld viene annullata e rimborsata se coincide con i periodi assicurativi che sono già stati inseriti nel Fondo da un'altra gestione pensionistica. Quanto invece alla possibile presenza di contributi volontari, segnalati e trasferiti nella gestione "alternativa", se coincidono con periodi assicurativi che sono coperti da contribuzione di qualsiasi altra natura, vanno detratti dall'onere di ricongiunzione a carico del richiedente.