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Questo articolo è stato pubblicato il 10 novembre 2010 alle ore 20:06.
Lo sconto non si duplica. Intervenendo con la risoluzione n. 122 del 22 ottobre 2010 l'agenzia delle Entrate è tornata , a pochi giorni di distanza, sulla questione dell'Iva sul metano per usi civili.
Le Entrate, richiamando quando affermato con la risoluzione n. 108 (si veda il «Sole 24 Ore» del 16 ottobre scorso), hanno specificato che l'Iva del 10% spettante sui primi 480 metri cubi di metano consumati non può essere applicata anche in caso nello stessa unità immobiliare esista anche un altro impianto, questa volta autonomo. La risoluzione n. 108 ha infatti chiarito che l'agevolazione scatta anche per le unità all'interno di edifici condominiali o di cooperativa che abbiano un impianto centralizzato, e non solo per chi ha un impianto autonomo.
Quindi, afferma la risoluzione 112, dal calcolo delle unità, per cui vanno poi moltiplicati i 480 metri cubi, in modo da avere l'importo complessivo su cui applicare l'Iva al 10% nella fattura al condominio, bisogna sottrarre quelle dove esiste anche un impianto autonomo. Il caso non è raro: si pensi a tutti gli appartamenti il cui proprietario ha l'impianto autonomo e ha ottenuto il "distacco" dall'impianto centralizzato: non consumando di fatto metano condominiale, se venisse agevolato anche per questo aspetto, la sua quota andrebbe a incrementare illecitamente quella degli altri.