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Questo articolo è stato pubblicato il 11 novembre 2010 alle ore 06:40.
Nel caso di accertamento da redditometro il contributo finanziario fornito dalla moglie e dagli altri componenti della famiglia, le sopravvenienze attive dei depositi bancari, sono prove utili a dimostrare la compatibilità della capacità contributiva con le spese sostenute per esigenze familiari e quindi a neutralizzare la pretesa del fisco. Non contribuiscono poi all'incremento del reddito del contribuente i premi delle assicurazioni sulla vita in quanto espressamente esclusi dal calcolo automatico. A stabilirlo è stata la Commissione tributaria provinciale di Isernia con la sentenza n. 134/2/10.
Ad un contribuente era stato notificato un avviso di accertamento con il quale, in relazione alla dichiarazione dei redditi 2004, veniva accertato sinteticamente, un maggiore reddito Irpef, oltre interessi e sanzioni, intorno ai 50mila euro. Il contribuente aveva perciò proposto ricorso alla Ctp, ma per l'Agenzia l'avviso di accertamento, che non era stato preceduto da alcun invito al contraddittorio, non era affetto da invalidità in quanto il contribuente aveva successivamente e concretamente di fatto interloquito con l'Amministrazione finanziaria tanto che da parte dello stesso Ufficio era stata avanzata una proposta di adesione non andata a buon fine. L'Amministrazione sosteneva, inoltre, che la validità dell'accertamento sintetico dei redditi si fondava sulla valenza induttiva di elementi e circostanze di fatto certi, tali da far presumere l'esistenza di redditi occultati.
La Ctp di Isernia ha invece accolto il ricorso del contribuente. I giudici hanno ritenuto imprecisi e contraddittori gli elementi su cui si fonda l'accertamento impugnato, giudicandolo, pertanto, privo di quella valenza induttiva voluta dal legislatore per determinare la diversa capacità contributiva del ricorrente. Per la Ctp la documentazione depositata dimostra che alcuni beni quali le autovetture non appartenevano al contribuente mentre altri risultavano ancora nella disponibilità di terzi con la conseguenza che non potevano concorrere ad incrementare il reddito. L'Ufficio finanziario, poi non aveva tenuto conto del contributo economico fornito dalla moglie (redditi esenti) e dagli altri componenti della famiglia oltre che dalle sopravvenienze attive dei depositi bancari.