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Questo articolo è stato pubblicato il 17 novembre 2010 alle ore 09:53.
Niente sanzioni amministrative per le imprese operanti nelle zone alluvionate: l'ordinanza della presidenza del consiglio dei ministri n. 3906 prevede, all'articolo 12, la non applicazione delle sanzioni previste per la ritardata comunicazioni di assunzione, cessazione o variazione dei rapporti lavoro in scadenza tra il 31 ottobre e fino al 30 giugno 2011.
Resta però l'obbligo di trasmettere ai centri per l'impiego il modello "Unificato Urg", previsto dall'articolo 3, comma 2 del Decreto del ministero del Lavoro di concerto con il ministero per le Riforme e le innovazioni nella Pa del 30 ottobre 2007.
Il modello contiene i dati del datore, i dati del lavoratore e la data di inizio del contratto.