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Questo articolo è stato pubblicato il 22 novembre 2010 alle ore 08:25.
Il primo giro di boa dovrebbe avvenire domani. La settimana scorsa, infatti, l'aula del Senato ha completato l'esame e la votazione degli emendamenti alla riforma forense e ora si tratta solo di approvare il testo nel suo complesso. Dopodiché il disegno di legge passerà alla Camera. Si tratta, comunque, di un primo passo importante, perché è il risultato di un lungo lavoro svolto soprattutto in commissione Giustizia, che ha assemblato in un testo unificato quattro proposte di legge, due delle quali di rivisitazione totale della professione e altre due più settoriali, circoscritte all'esercizio della pratica forense.
La riforma insiste sulla rilevanza sociale ed economica dell'avvocato, di cui rivendica l'indipendenza e l'autonomia come condizioni imprescindibili per l'effettività della difesa e la tutela dei diritti. In particolare, una modifica voluta dall'aula di Palazzo Madama chiede che il nuovo ordinamento forense favorisca l'accesso alla professione da parte delle giovani generazioni. Si tratta di principi che dovranno essere tradotti in pratica da regolamenti del ministero della Giustizia, da adottare entro un anno dall'entrata in vigore della legge. Regolamenti sui quali occorrerà il parere del Cnf e, per le parti di proprio competenza, della Cassa di previdenza degli avvocati.
Entrando nel dettaglio della riforma e premesso che lo svolgimento della professione resta sempre vincolato all'iscrizione all'albo (e, di converso, viene stabilito che la permanenza nell'albo è legata all'esercizio della professione), una significativa novità fa capolino già nei primi articoli. L'articolo 4 (almeno nella versione che il Senato si prepara a licenziare) prevede la possibilità di esercitare la professione, oltre che individualmente, anche in forma associativa o societaria. L'incarico, tuttavia, resta sempre conferito all'avvocato in via personale. A prescindere dall'assetto dello studio, l'avvocato ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per i rischi legati alla professione. Polizza che il professionista deve rendere nota al cliente se questi lo chiede.