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Questo articolo è stato pubblicato il 22 novembre 2010 alle ore 06:40.
La compilazione del quadro RV del modello Unico, che sorveglia la differenza tra valori fiscali e valori civili, è una condizione per la neutralità fiscale di conferimenti d'azienda, fusioni o scissioni? O la neutralità è un regime necessario e l'eventuale omissione di compilazione del quadro RV non la compromette ma costituisce violazione di adempimento formale? Interrogativi che scaturiscono da contestazioni dell'amministrazione finanziaria. Alcuni uffici di fronte all'omessa compilazione del quadro RV hanno ritenuto realizzate plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle operazioni straordinarie.
La disciplina
Prima di tutto è necessario partire dalle norme. Per i conferimenti di azienda, la Finanziaria 2008 ha previsto un regime "obbligatorio" di neutralità fiscale (articolo 176 del Tuir). Quindi l'eventuale iscrizione nel bilancio del soggetto conferente e/o della società conferitaria di valori diversi da quelli fiscalmente riconosciuti è, in linea di principio, irrilevante. Da tali operazioni di conferimento, dunque, non emergono plusvalenze tassabili né minusvalenze deducibili e l'ulteriore conseguenza è che la società conferitaria calcolerà gli ammortamenti deducibili avendo riguardo ai valori fiscalmente riconosciuti in capo al soggetto conferente (il quale – a sua volta – se e quando cederà la partecipazione ricevuta, dovrà confrontare il prezzo di cessione con gli stessi valori).
Tale regime porta una dicotomia tra i (maggiori) valori civilistici e i (minori) valori fiscali e ciò comporta per la (sola) società conferitaria l'obbligo di compilare in dichiarazione dei redditi un prospetto di riconciliazione fra i dati di bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti (quadro RV).
Sempre la Finanziaria 2008 ha previsto la possibilità per la (sola) conferitaria di «affrancare» ai fini fiscali i maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali relative all'azienda ricevuta, pagando una sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap (12%, 14%, 16%, per scaglioni).
In realtà, bisogna considerare che l'unico regime previsto ex lege per i conferimenti di azienda è quello della neutralità fiscale e l'eventuale omessa o erronea compilazione del quadro RV può solo rendere applicabili a carico della società conferitaria le «sanzioni residuali» previste dal Dl n. 471/1997: da 258 a 2.065,83 euro (così, anche la circolare Assonime n. 51/2008). E tali conclusioni valgono anche per fusioni e scissioni che peraltro determinano una «successione universale» della società incorporante/beneficiaria nelle posizioni soggettive della società incorporata/scissa.