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Questo articolo è stato pubblicato il 22 novembre 2010 alle ore 06:40.
A CURA DI
Giuseppe Acciaro
Pierpaolo Ceroli
Stefano Cocchini
Le nuove tariffe nei collegi sindacali si applicano già nel bilancio 2010. Scatta infatti l'obbligo di adeguamento ai compensi per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti contabili definiti con il Dm Giustizia n. 169/2010. Le nuove disposizioni trovano applicazione, indistintamente, per la definizione dei compensi spettanti ai professionisti iscritti sia alla sezione A che B dell'albo, quindi dottori commercialisti, ragionieri commercialisti o esperti contabili. E restano il faro di riferimento anche per gli altri professionisti, fermo restando il principio di competenza (circolare 52/E/04).
I livelli
La nuova tariffa ha reintrodotto (all'articolo 17) il rimborso delle spese generali di studio nella misura del 12,5% con il limite di 2.500 euro per ogni singola parcella. Con riferimento alle funzioni di sindaco il nuovo tariffario stabilisce, oltre ai compensi per le spese di viaggio, soggiorno e quelle forfettarie del 12,5%, che al professionista competano onorari specifici secondo quanto stabilito dal l'articolo 37.
Quest'ultimo (rubricato «Funzioni di sindaco») prevede espressamente che per le attività rientranti al primo comma dell'articolo 2403 del Codice civile «Doveri del collegio sindacale» e quelle previste dall'articolo 2404 del Codice civile «Riunioni e delibere del collegio», in altri termini quelle periodiche (le verifiche a cui il collegio è tenuto ogni 90 giorni), si applichino gli onorari indicati in tabella 1 (si veda a lato), sempre relativi a un esercizio sociale. Quindi, nel caso di maggiore o minore durata dell'esercizio o di nomina in corso d'esercizio, il compenso va rideterminato in ragione del tempo di permanenza in carica.
Per la redazione della relazione al bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 2429 del Codice civile o per il rilascio di valutazioni, pareri o relazioni poste dalla legge a carico del sindaco si dovrà far riferimento agli onorari riportati in tabella 2, commisurati al maggiore ammontare fra patrimonio netto, non comprensivo del risultato di esercizio, e l'importo del capitale sociale sottoscritto. Resta salva la riduzione del 50% dell'onorario nel caso si tratti di società immobiliari, o in liquidazione o in procedura concorsuale o che non svolga alcuna attività mentre, per i bilanci straordinari o consolidati la riduzione varia dal 10% al 50% con il limite massimo di 60mila euro.