Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 27 novembre 2010 alle ore 06:41.
La disciplina dei conferimenti di beni in natura nel capitale delle società per azioni torna all'attenzione del legislatore. Il consiglio dei ministri ha varato ieri un decreto legislativo che corregge, sulla base delle esperienze professionali, il Dlgs 142/2008. Si torna, quindi, sulle modifiche al codice civile conseguenti alla direttiva 2006/68/Ce.
La novità più importante del nuovo decreto legislativo è senz'altro la riscrittura del comma 2 del nuovo articolo 2343-ter del codice civile, cioè della norma sulla valutazione del conferimento in natura, traendone il valore dal bilancio del soggetto conferente o determinandolo mediante una perizia di stima da parte di un esperto indipendente (non più nominato dal Tribunale).
Nel nuovo testo si specifica anzitutto che questa tecnica di valutazione del conferimento può essere utilizzata anche per i valori mobiliari e per gli strumenti del mercato monetario: il previgente testo della norma in questione dava infatti adito al dubbio se, per questi beni, l'unico criterio di valutazione fosse solo quello (di cui al comma 1 dell'articolo 2343-ter del codice civile) del prezzo medio ponderato di negoziazione in un mercato regolamentato, o se anche per essi si potesse ricorrere ad esempio a una perizia (si pensi al caso che il prezzo medio sia affossato da un andamento negativo del mercato e che invece una perizia possa accertare un valore puntuale maggiore).
Stabilito dunque che i criteri di valutazione contemplati nel secondo comma dell'articolo 2343-ter del codice civile possono essere utilizzati qualunque sia l'oggetto del conferimento, la nuova norma reca la novità di non contenere più alcun riferimento al "valore equo", concetto che, nel testo previgente, il legislatore utilizzava sia nel caso in cui il valore del conferimento fosse da "prelevare" dal bilancio del soggetto conferente sia che fosse determinato da un esperto indipendente.
Nel nuovo testo, il concetto di "valore equo" viene dunque sostituito dal concetto di "fair value" quando la norma si riferisce alla determinazione del valore del conferimento con riferimento al valore cui è iscritto l'asset oggetto di conferimento nel bilancio del soggetto conferente; si precisa altresì che si deve trattare del bilancio «dell'esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento» (e quindi probabilmente chiudendo la porta alla possibilità di elaborare bilanci infrannuali) e si ripete la previgente previsione e cioè che si deve trattare di un bilancio «sottoposto a revisione legale» verso il quale la relazione del revisore «non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento».