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Questo articolo è stato pubblicato il 29 novembre 2010 alle ore 06:42.
La circolare 3/2010 del dipartimento per le Politiche fiscali, pur seguendo il solco delle precedenti interpretazioni ministeriali sulla Tia, rappresenta una novità non tanto per il sillogismo Tia 1 = Tia 2, ma soprattutto per la lettura delle leggi esistenti. È stato sostenuto che l'articolo 238 del Dlgs 152/2006 non è da ritenersi in vigore, perché manca il regolamento di attuazione che, tra l'altro, consente di determinare la tariffa. Questa impostazione contrasta con il dettato legislativo. L'articolo 264 del Dlgs 152 abroga il Dlgs 22/97 e precisa che in attesa dell'implementazione del comma 6, sopravvivono i decreti precedenti. Questa disposizione non significa che l'articolo 238 non è in vigore, semmai si limita a sterilizzare il 6° comma.
La Corte costituzionale, nella sentenza 238/2009, riconosce che i Comuni, dopo il 30 giugno 2009 (ora 2010) potevano predisporre un proprio regolamento attuativo, riconoscendo implicitamente che quantomeno dal 30 giugno 2009 l'articolo 238 era in vigore. Purtroppo lo stesso legislatore, prima del parere della Consulta, ha confermato l'applicabilità dell'articolo 238, sia pure in presenza della lacuna regolamentare. Infatti, secondo l'articolo 33-bis della legge 31/2008, che ha stabilito una tariffa forfettizzata per il servizio di igiene ambientale nelle scuole statali, la stessa si applica in sostituzione di quella dell'articolo 238, confermando la validità di questa disposizione.
È evidente quindi che il Dlgs 22/97 è stato abrogato a partire dal 29 aprile 2006 e che la Tia applicata da quella data in poi avrebbe dovuto essere quella di cui all'articolo 238, con i regolamenti pre-esistenti o con quelli stabiliti dai comuni dopo il 30 giugno 2010. Di fatto così non è stato per la disattenzione di gran parte della dottrina che però ha determinato una opinione operativa. Ma se dalle delibere comunali risulta sufficientemente chiaro l'intento del comune di liberarsi della Tarsu e di far gestire il servizio in maniera commerciale, allora l'indicazione dell'articolo 49 diviene un mero errore materiale, correggibile anche in fase di assestamento di bilancio.