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Questo articolo è stato pubblicato il 30 novembre 2010 alle ore 06:41.
Rimpatrio giuridico-salvagente per lo scudo fiscale. Con risoluzione 122 del 29 novembre, l'agenzia delle Entrate ufficializza la risposta data ad Assofiduciaria («Il Sole 24 Ore» del 19 novembre scorso) e cioè che, in presenza di cause oggettive che impediscono di portare a termine il rimpatrio fisico entro il 31 dicembre 2010, la strada per perfezionare lo scudo può passare anche attraverso il rimpatrio giuridico. A patto, però, che si concluda entro la fine dell'anno e che sia gestito dalla stessa fiduciaria a cui è stata presentata la dichiarazione di emersione originaria.
La scadenza di oggi
Oggi scade il termine entro cui gli intermediari devono segnalare alle Entrate le operazioni di regolarizzazione (non rimpatrio) del 2009. A questo proposito il provvedimento delle Entrate 2 luglio 2010, oltre a prevedere il differimento al 30 novembre 2010 per questa segnalazione, ha definito un apposito tracciato da utilizzare. Gli ultimi chiarimenti provengono da Abi e da Assofiduciaria.
Modifiche al tracciato
Il nuovo tracciato record 4 si differenzia rispetto a quello delle precedenti edizioni dello scudo, con riferimento:
- alla «data di versamento» (campo 10). Non viene più riprodotta l'indicazione secondo cui va indicata la data di riferimento alla quale dovevano risultare detenute all'estero le attività oggetto di regolarizzazione. Sul punto, sia Assofiduciaria (com 2010 071 del 25 novembre 2010), sia l'Abi (lettera circolare inviata alle banche) ritengono che in questo campo vada indicata la data effettiva del versamenti come risultanti dall'F24;
- alla «causale movimentazione» (campo 11). In luogo dei codici Uic previsti in passato vengono previsti nuovi codici, che tengono conto della particolare natura che possono assumere le attività regolarizzate.
Cause ostative
Nel caso di operazioni di regolarizzazione effettuate nel 2009 con cause ostative perfezionate nel corso del 2010 – secondo l'Abi – la segnalazione ai fini del monitoraggio fiscale dovrà essere ricompresa nell'ambito delle segnalazioni relative al 2010 e, quindi, effettuata entro il 31 marzo 2011 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 17 novembre).
Cause ostative e banche
La risoluzione 122 delle Entrate non affronta il caso in cui le dichiarazioni riservate per le quali non è possibile rimuovere le cause ostative siano state presentate presso intermediari diversi dalle fiduciarie (banche, Sim, Sgr, eccetera). L'avvicinarsi della scadenza entro cui rimuovere queste cause (31 dicembre) impone quindi un veloce chiarimento volto a definire questa fattispecie. Al riguardo, le soluzioni possibili potrebbero essere: consentire di "trasferire" la procedura dall'intermediario originario a una fiduciaria in modo da poter perfezionare lo scudo mediante l'amministrazione senza intestazione; confermare che l'incarico di amministrazione senza intestazione possa essere conferito anche agli intermediari diversi dalle fiduciarie, dato che l'amministrazione di patrimoni rientra certamente nell'oggetto di ogni intermediario finanziario.