Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 05 dicembre 2010 alle ore 16:23.
Per gli omaggi natalizi, solo i beni di valore unitario non superiore a 50 euro sono completamente deducibili, mentre quelli di importo maggiore e tutti i servizi, di qualunque costo, possono essere dedotti solo se, insieme alle altre spese di rappresentanza, superano il test di congruità che prevede un limite di deduzione percentuale, parametrato ai ricavi tipici dell'impresa. Per le liberalità in natura ai dipendenti, invece, il limite annuale è di 258,23 euro per singolo lavoratore, ma se si supera questo importo nell'anno scatta la tassazione come fringe benefit sull'intero valore delle erogazioni gratuite, senza considerare il suddetto limite come franchigia detassata.
L'omaggio ai clienti
Se l'omaggio, distribuito gratuitamente a clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa (non ai dipendenti, per i quali si applica l'articolo 51, comma 3, Tuir), è costituito da un bene non rientrante nell'attività propria dell'impresa, di "valore unitario" non superiore a 50 euro, la deduzione dal reddito d'impresa è piena (articolo 108, comma 2, Tuir).
Il valore unitario del bene non va riferito a quello "normale" (articolo 9, Tuir), ma al suo costo di acquisto, comprensivo dell'eventuale Iva indetraibile (articolo 19-bis1, comma 1, lettera h, Dpr 633/72) e degli «oneri accessori di diretta imputazione», come ad esempio le spese di trasporto (articolo 110, comma 1, lettera b, Tuir).
Se il dono è "composto di più beni", il limite dei 50 euro va riferito «al valore complessivo dell'omaggio e non al valore dei singoli beni che lo compongono» (circolare 13 luglio 2009, n. 34/E). Ad esempio, per una cesta natalizia, il valore deve essere considerato unitariamente e non con riferimento ai singoli beni che compongono l'omaggio.
Superando la soglia di 50 euro, il costo potrà essere dedotto solo se, assieme alle altre spese di rappresentanza "inerenti", risulta congruo in base al plafond di deducibilità previsto dall'articolo 1, comma 2 decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 19 novembre 2008.
Quando l'articolo 108, comma 2 del Tuir, parla di valore unitario non superiore a 50 euro fa riferimento al singolo omaggio consegnato (composto anche da più beni), indipendentemente dal fatto che nello stesso momento vengano consegnati anche altri omaggi. Ecco che la deduzione è piena se alla stessa persona e nello stesso momento vengono regalati più omaggi (ad esempio, più ceste natalizie), a patto che questi siano singolarmente di "valore unitario" non superiore a 50 euro (secondo quanto chiarito dal Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive nei pareri 44/05 e 26/04).