Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 06 dicembre 2010 alle ore 15:45.
La valutazione del rischio lavoro-correlato dovrà seguire due fasi.
Il primo esame
È considerato essenziale il primo momento di verifica. Tutti i datori di lavoro, anche di piccole dimensioni devono sviluppare questa parte che avrà contenuti essenzialmente oggettivi, verificabili e, ove possibile, traducibili in numeri. L'indagine deve essere svolta su:
- dati statistici (indici su infortuni, assenze per malattia, turn-over) ed "eventi-sentinella" (ad esempio, segnalazioni del medico competente, lamentele di lavoratori);
- contenuto del lavoro (carichi e orari di lavoro);
- analisi del contesto di lavoro (stato delle comunicazioni lavorative, esistenza di conflitti interpersonali).
A questa fase dovranno collaborare ulteriori figure interne o esterne oltre a quelle che si occupano di sicurezza sul lavoro. Nelle aziende più piccole, evidentemente, saranno i consulenti esterni, tra cui, in primo luogo, il consulente del lavoro, a coadiuvare il datore.
Ove «non emergano elementi di rischio tali da richiedere» azioni correttive, secondo le linee guida, la valutazione è conclusa: il datore e il suo staff sono tenuti a «darne conto nel Documento di valutazione» e a fissare solo «un piano di monitoraggio» per il periodo successivo.
L'approfondimento
La fase di approfondimento sarà solo eventuale, in ciò non discostandosi dalle procedure tecniche anche internazionali più accreditate. Fra le righe c'è, però, una novità di rilievo: l'eventualità sostanzialmente remota di una seconda fase di valutazione. Se buona parte delle procedure elaborate da vari soggetti istituzionali o tecnici richiedono la seconda fase ove la prima abbia rilevato un significativo rischio, la commissione rende meno probabile la fase di approfondimento: essa è necessaria a) solo ove la prima fase abbia richiesto azioni correttive; b) inoltre, ove le azioni correttive non abbiano dato i frutti sperati e gli elementi di rischio continuino a sussistere.
Queste azioni potranno comprendere interventi, solo evocati nelle indicazioni, quali, ad esempio, modifiche dell'organizzazione aziendale, comunicazione interna, formazione e procedure.
Solo se si verificheranno le due condizioni occorrerà procedere a una rilevazione di tipo soggettivo che coinvolgerà i lavoratori, mediante questionari e/o interviste e/o focus group che riguarderanno, in specie, indicatori statistici sul tema, eventi-sentinella, contenuto e contesto di lavoro. Solo nelle aziende con massimo 5 lavoratori la seconda fase potrà svolgersi, semplicemente, mediante riunioni dirette al "problem solving" e alla valutazione degli interventi fatti.