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Questo articolo è stato pubblicato il 11 dicembre 2010 alle ore 09:30.
È usurante il lavoro notturno prestato per almeno sei ore, comprensive dell'arco di tempo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per almeno 78 notti l'anno. Così come è usurante l'attività di quanti, tutte le notti lavorative, sono impegnati per almeno tre ore tra la mezzanotte e le cinque. La bozza di decreto legislativo che il ministero del Lavoro ha messo a punto sui lavori usuranti collega il bonus pieno per i requisiti di età e contributi alla quota di 78 notti, ma per quanti maturano i requisti "scontati" dal 1° luglio 2009 sono previsti benefici (anche per chi lavora "solo" 64 notti l'anno).
Chi svolge lavoro riconosciuto usurante – una volta arrivati in porto i provvedimenti attuativi – potrà avere, per andare in pensione, un abbuono fino a tre anni per quanto riguarda il requisito anagrafico per la pensione; il minimo dei contributi, in generale, è fissato in almeno 35 anni. La mappa dei requisiti – sia per quanto riguarda l'età sia per quanto riguarda i contributi, o la somma tra anagrafe e contributi – è stata delineata nella bozza di decreto legislativo che, una volta raggiunto il concerto tra i ministeri, verrà sottoposta alle parti sociali (si vedano i grafici e l'altro articolo in questa stessa pagina).
Solo allora il testo potrà approdare in consiglio dei ministri per il primo via libera. I tempi sono contingentati se si vuole arrivare in tempo per l'esercizio della delega, che secondo la legge 183 di quest'anno (cosiddetto «Collegato lavoro») scadrà il 24 febbraio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 5 dicembre).
Quella del lavoro notturno è certamente la principale novità per quanto riguarda la platea degli interessati. La delega infatti fa riferimento al decreto legislativo 66/2003, che qualifica come notturno: «1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro». Se manca la disciplina collettiva è notturno «qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi all'anno».