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Questo articolo è stato pubblicato il 14 dicembre 2010 alle ore 16:08.
Il registro c'è, ma potrà iscriversi chiunque (o quasi). Il disegno di legge di riforma del condominio – ora in commissione Giustizia al Senato – introduce per la prima volta un «elenco pubblico degli amministratori» tenuto dalle Camere di commercio, ma prevede pochissime cause di esclusione. In pratica, saranno tagliati fuori soltanto coloro che sono stati condannati per delitti contro il patrimonio commessi nell'esercizio delle funzioni di amministratore di codominio.
A stabilirlo è il testo unificato in cui sono confluiti i cinque Ddl pendenti in commissione Giustizia. Il senatore Franco Mugnai, padre del progetto, è convinto della scelta. Ma molte associazioni di amministratori e proprietari vorrebbero requisiti più stringenti. Ad esempio, l'Asppi (Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari) ha elaborato una propria proposta in cui chiede, tra l'altro, l'obbligo per gli amministratori «della qualificazione professionale e dell'aggiornamento almeno biennale».
Il Ddl, comunque, non si limita all'albo. Il nuovo articolo 1129, al comma 5, impone all'amministratore di prestare «idonea garanzia» per le responsabilità e gli obblighi che gli competono in ragione dell'incarico, per un importo almeno pari a quello preventivato per la gestione annuale (ordinaria e straordinaria). L'assemblea potrebbe dispensarlo da questo obbligo, ma non si dice con quali maggioranze. E comunque resta da capire in che cosa consista la garanzia. Una fideiussione sarebbe costosissima, se si pensa al professionista-tipo che gestisce una ventina di edifici. Potrebbe bastare, allora, la polizza assicurativa contro la responsabilità civile professionale: rimarrebbero scoperti gli atti dolosi – come quello dell'amministratore che scappa con la cassa – ma sarebbero coperte la colpa e la colpa grave.
Inoltre, é sanzionato con la revoca dall'incarico l'obbligo di depositare le somme versate dai condomini su un conto corrente intestato al condominio (con la possibilità, per ciascun condomino, di consultare gli estratti conto). Negli stabili con più di nove unità immobiliari, poi, l'assemblea può anche imporre all'amministratore specifiche procedure e limiti da osservare per i prelievi, compreso l'obbligo di firma congiunta con un condomino per l'emissione degli assegni. Giuseppe Cinà, presidente dell'associazione di amministratori Arai, apprezza il conto corrente unico. Mentre Massimo Cirilli, dell'Aiapi, non è convinto della doppia firma: «Potrebbe affaticare la vita del condominio – spiega – e limitare eccessivamente l'operato del professionista».