Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 27 dicembre 2010 alle ore 06:39.
Gli adempimenti doganali in arrivo dal prossimo 1° gennaio sono previsti nell'ambito del progetto Ics (Import control system) dai regolamenti comunitari n. 1875/2006 e 312/2009. Quindi, con il nuovo anno, le merci destinate ad essere introdotte nel territorio doganale comunitario dovranno necessariamente essere precedute (e poi accompagnate, all'atto dell'ingresso) da una Ens (Entry summary declaration): una dichiarazione sommaria di entrata che deve contenere alcuni dati essenziali per identificare le caratteristiche della spedizione ed accelerare le operazioni di analisi dei rischi in dogana.
In Italia, l'Agenzia delle dogane ha individuato nel manifesto merci in arrivo lo strumento per comunicare i dati. Uno strumento con cui gli operatori hanno già familiarità.
Grazie al nuovo sistema, che rappresenta un passo nell'utilizzo dell'informatica in dogana, l'operatore commerciale potrà disporre in un lasso di tempo estremamente più circoscritto rispetto a quello attuale delle merci che ha presentato per l'importazione, con evidenti benefici in termini di fluidità dei traffici.
I termini entro i quali occorre inviare la Ens variano a seconda della tipologia di spedizione. Ad esempio, nel caso di trasporto aereo, la differenza è tra voli a corto raggio (se la durata è inferiore a quattro ore tra l'ultimo aeroporto di partenza in un paese terzo e l'arrivo al primo aeroporto in un paese dell'Unione) in cui c'è tempo fino all'effettivo decollo dell'aeromobile e voli ad ampio raggio, dove la comunicazione dovrà essere effettuata entro quattro ore dall'arrivo nel primo scalo comunitario.
Più ingenerale, tuttavia, sarà fondamentale la modalità con cui le autorità doganali dei diversi Paesi membri gestiranno la fase di start up: è infatti possibile che, inizialmente, i mezzi di trasporto delle merci giungeranno ai punti d'ingresso nel territorio doganale comunitario senza che nel sistema informatico delle amministrazioni doganali siano già stati immessi i dati contenuti nella dichiarazione sommaria di entrata oppure che risulti incompleta o riporti dati inesatti.
In queste ipotesi – anche in considerazione del fatto che per ogni spedizione riportata nella dichiarazione di entrata occorre fornire gli appositi dati – c'è il rischio che si verifichi un rallentamento delle operazioni di appuramento o una loro paralisi, senza neppure la possibilità di liberare il mezzo di trasporto perché potrebbe accadere che alcune partite relative alla dichiarazione non possano essere appurate per mancanza o insufficienza dei dati conferiti.