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Questo articolo è stato pubblicato il 28 dicembre 2010 alle ore 06:40.

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10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è così sostituita:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui al presente comma, lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del ministero dell'Economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte del l'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:
- fino al 42,5 per cento, al ministero della Difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui al l'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della Difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del ministro della Difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al ministero dell'Economia e delle finanze;
- in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
- in un range tra il 5 e il 15 per cento proporzionata alla complessità e ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti.».
11. All'articolo 314, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apportare le seguenti modificazioni:
a) Il comma è così istituito «4. Il ministero della Difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (Sgr) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al ministero della Difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazione dalla legge n. 410 del 2001;

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b) Il comma 6 è così sostituito: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tal fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 5% delle risorse di pertinenza del ministero delle Difesa.».
12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 214, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi del comma 5 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto legge si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazione dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 1999, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso Fmi di cui all'allegato 2 (omissis) del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (Nab) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito Nab in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (Dsp);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il ministero dell'Economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (Dsp) da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il ministero dell'Economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (Dsp). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai precedenti commi è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del ministero del l'Economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.
18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.
19. All'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
ARTICOLO 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dal l'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio»;
b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, al l'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni interessate, con decreto del ministro del l'Economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
u Fine

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