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Norme e Tributi Fisco

Fisco bloccato agli alluvionati del Veneto

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Questo articolo è stato pubblicato il 28 dicembre 2010 alle ore 06:40.

Pubblichiamo il testo del decreto legge approvato dal consiglio dei ministri del 22 dicembre 2010 in materia di proroghe, in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo potrebbe subire modifiche in sede di coordinamento formale
ARTICOLO 1
Proroghe non onerose di termini in scadenza
1. È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto (si veda a pagina 26) con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011.
2. Con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, può essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2011 del termine del 31 marzo 2011 di cui al comma 1 ovvero la proroga fino al 31 dicembre 2011 degli ulteriori termini e regimi giuridici indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.
ARTICOLO 2
Proroghe onerose di termini
1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alla scelta del contribuente si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2011 con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2010. Le disposizioni contenute nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 si applicano anche all'esercizio finanziario 2011 e i termini ivi stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono aggiornati per gli anni: da 2009 a 2010, da 2010 a 2011 e da 2011 a 2012. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille nell'anno 2011 sono quantificate nell'importo di euro 400.000.000; a valere su tale importo, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata ad interventi in tema di sclerosi amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Alla determinazione delle risorse nell'ammontare indicato al precedente periodo, concorrono le risorse di cui alle voci indicate nell'Elenco 1 previsto all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, stanziate per le stesse finalità. Al maggiore onere derivante dai precedenti periodi pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

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2. Il termine del 20 dicembre 2010, previsto dal decreto del ministro dell'Economia e delle finanze 1° dicembre 2010, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana 16 dicembre 2010, n. 293, relativo al versamento dei tributi, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sospesi in relazione agli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nel Veneto, è differito alla data del 30 giugno 2011. Alle minori entrate derivanti dal periodo precedente, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
3. È sospesa la riscossione delle rate, in scadenza tra il mese di gennaio 2011 ed il mese di giugno 2011, previste dall'articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, 78, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122. La ripresa della riscossione delle rate non versate ai sensi del presente comma è disciplinata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 325, 327, 335, 338 e 339, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono prorogate al 30 giugno 2011. Il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non si applica ai crediti d'imposta concessi in base all'articolo 1, commi 325, 327 e 335, della medesima legge. All'onere derivante dal presente comma si provvede nel limite di euro 45 milioni per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 3.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti, sono prorogate per il periodo di imposta 2011 nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012 cui si provvede ai sensi dell'articolo 3. Con decreto dirigenziale del ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, sentita l'agenzia delle Entrate, sono stabiliti i nuovi importi della deduzione forfetaria in misura tale da rispettare il predetto limite di spesa. I soggetti di cui al primo periodo nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta 2012 assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tenere conto della deduzione forfetaria di cui al primo periodo.
6. Per garantire l'operatività degli sportelli unici per l'immigrazione nei compiti di accoglienza e integrazione e degli uffici immigrazione delle Questure nel completamento delle procedure di emersione del lavoro irregolare, il ministero dell'Interno, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato a rinnovare per un anno i contratti di lavoro di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio 29 marzo 2007, n. 3576. Ai fini di cui al presente comma non si applica quanto stabilito dall'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede ai sensi dell'articolo 3.
7. Dopo il comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, aggiungere i seguenti:
196-bis. Il termine per la conclusione delle operazioni di dismissione immobiliare di cui al comma 196 è fissato al 31 dicembre 2011, fermo restando quanto previsto dal comma 195 nonché dal comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nell'ambito di tale procedura è considerata urgente l'alienazione degli immobili militari oggetto di valorizzazione di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 del al protocollo d'intesa sottoscritto in data 4 giugno 2010 tra il ministero della Difesa e il Comune di Roma, assicurando in ogni caso la congruità del valore degli stessi con le finalizzazioni ivi previste, ai sensi dell'articolo 2, comma 191, della legge 23 dicembre 2009, n. 1901. A tal fine i predetti immobili sono alienati in tutto o in parte dall'agenzia del Demanio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e secondo criteri e valori di mercato. Non trovano applicazione alle alienazioni di cui al presente comma le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 437, della citata legge n. 311 del 2004. I proventi derivanti dalla vendita degli immobili sono destinati: a) ad essere versati, unitamente ai proventi realizzati a qualsiasi titolo con riferimento all'intero territorio nazionale con i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 314 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al bilancio dello Stato per essere riassegnati alla contabilità speciale 1778 agenzia delle Entrate Fondi di Bilancio, fino a concorrenza dell'importo utilizzato ai sensi del comma 196-bis-ter, più gli interessi legali maturati; b) a reperire, per la quota eccedente gli importi di cui al punto a), le risorse necessarie al ministero della Difesa per le attività di riallocazione delle funzioni svolte negli immobili alienati. Gli eventuali maggiori proventi rivenienti dalla vendita dei beni sono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. Con provvedimenti predisposti dal Commissario di Governo del Comune di Roma, nominato ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 che deve essere in possesso di comprovati requisiti di elevata professionalità nella gestione economico-finanziaria, acquisiti nel settore privato, necessari per gestire la fase operativa di attuazione del piano di rientro, sono accertate le eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento predisposto ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal medesimo Commissario, concernente l'accertamento del debito del Comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, che è approvato con effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
196-ter. Agli oneri derivanti dal comma 196 del presente articolo si provvede mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 500 milioni per l'anno 2010 di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio», da riassegnare ad apposito programma dello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, per essere destinata all'estinzione dell'anticipazione di tesoreria complessivamente concessa ai sensi del medesimo comma 196.
8. Al comma 196 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 le parole da «L'anticipazione è erogata» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «L'anticipazione è accreditata sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per 200 milioni di euro, entro il mese di gennaio 2010 e, per la parte residua, entro il 31 dicembre 2010, da estinguere con oneri a carico del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2010.».
9. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)il comma 13-bis è sostituito dal seguente: «Per l'attuazione del piano di rientro dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo è autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui all'articolo 5 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il Commissario straordinario, procede all'accertamento definitivo del debito e ne da immediata comunicazione al ministero dell'Economia e delle finanze congiuntamente alle modalità di attuazione del piano di rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi restando la titolarità del debito in capo all'emittente e l'ammortamento dello stesso a carico della Gestione Commissariale, il Commissario straordinario del Governo è altresì autorizzato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a rinegoziare i prestiti della specie anche al fine dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento, recuperando, ove possibile, gli accantonamenti già effettuati.»;
b)dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
«13-ter. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 253 del Dlgs 267/2000. Le spese di funzionamento della Gestione Commissariale, ivi inclusi il compenso per il Commissario straordinario , sono a carico del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122. Le predette spese di funzionamento, su base annua, non possono superare i 2,5 milioni di euro. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, è stabilito, in misura non superiore all'80% del trattamento economico spettante a figure analoghe dell'amministrazione di Roma Capitale, il compenso annuo per il Commissario straordinario. Le risorse destinabili per nuove assunzioni del Comune di Roma sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo corrisposto al Commissario straordinario di Governo. La gestione commissariale ha comunque termine allorché risultano esaurite le attività di carattere gestionale di natura straordinaria e residui un'attività meramente esecutiva e adempimentale alla quale provvedono gli Uffici di Roma Capitale.»;
c)al comma 14-quater, le parole da «nel caso in cui» fino a «del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267». Le parole da «In ogni caso il comune» fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti «Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del Comune di Roma. Il Comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tal fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;
d) al comma 15, il primo periodo è soppresso;
de) al comma 17, le parole «L'accesso al fondo di cui al comma 14 è consentito a condizione della verifica positiva da parte del ministero dell'Economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Il Commissario straordinario del Governo può estinguere i debiti della gestione commissariale verso Roma Capitale, diversi dalle anticipazioni di cassa ricevute, a condizione della verifica positiva da parte del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze. L'ultimo periodo è soppresso».
Continua u pagina 26

Continua da pagina 25
10. All'articolo 307, comma 10, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera d) è così sostituita:
«d) i proventi monetari derivanti dalle procedure di cui al presente comma, lettera a), sono destinati, previa verifica da parte del ministero dell'Economia e delle finanze della compatibilità finanziaria con gli equilibri di finanza pubblica, con particolare riferimento al rispetto del conseguimento, da parte del l'Italia, dell'indebitamento netto strutturale concordato in sede di programma di stabilità e crescita:
- fino al 42,5 per cento, al ministero della Difesa, mediante riassegnazione in deroga ai limiti previsti per le riassegnazioni agli stati di previsione dei ministeri, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per confluire, nei fondi di cui al l'articolo 619, per le spese di riallocazione di funzioni, ivi incluse quelle relative agli eventuali trasferimenti di personale, e per la razionalizzazione del settore infrastrutturale della Difesa, nonché, fino alla misura del 10 per cento, nel fondo casa di cui all'articolo 1836, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Alla ripartizione dei citati fondi si provvede con decreti del ministro della Difesa, da comunicare, anche con mezzi di evidenza informatica, al ministero dell'Economia e delle finanze;
- in misura non inferiore al 42,5 per cento, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di ammortamento dei titoli di Stato;
- in un range tra il 5 e il 15 per cento proporzionata alla complessità e ai tempi di valorizzazione, agli enti locali interessati, secondo la ripartizione stabilita con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. Ove non sia assegnata la percentuale massima, la differenza viene distribuita in parti uguali alle percentuali di cui ai primi due punti.».
11. All'articolo 314, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, apportare le seguenti modificazioni:
a) Il comma è così istituito «4. Il ministero della Difesa individua, attraverso procedura competitiva, la società di gestione del risparmio (Sgr) per il funzionamento dei fondi e le cessioni delle relative quote, fermo restando che gli immobili conferiti che sono ancora in uso al ministero della Difesa possono continuare a essere da esso utilizzati a titolo gratuito fino alla riallocazione delle funzioni, da realizzare sulla base del crono-programma stabilito con il decreto di conferimento degli immobili al fondo». Nel caso in cui le procedure di cui al presente comma non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto legge, si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto legge n. 351 del 2001, convertito con modificazione dalla legge n. 410 del 2001;
b) Il comma 6 è così sostituito: «6. Le quote dei fondi o le risorse derivanti dalla cessione i proventi monetari derivanti dalla cessione delle quote dei fondi, ovvero dal trasferimento degli immobili ai fondi, sono destinate secondo le percentuali e le modalità previste dall'articolo 307, comma 10, lettera d). A tal fine possono essere destinate alle finalità del fondo casa di cui all'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 fino al 5% delle risorse di pertinenza del ministero delle Difesa.».
12. Nel caso in cui le procedure di cui all'articolo 214, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato ai sensi del comma 5 del presente articolo, non siano avviate entro 12 mesi, dall'entrata in vigore del presente decreto legge si procede secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 3 e 4 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazione dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
13. Al fine di fronteggiare la crisi finanziaria e in attuazione degli impegni internazionali assunti in occasione del Vertice G20 di Londra 2009, del Consiglio europeo di giugno 2009 e del Vertice G20 di Seul di novembre 2010, le disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti di cui al decreto legge 25 gennaio 1999, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge n. 74 del 1999, sono prorogate e si provvede all'estensione della linea di credito già esistente. Conseguentemente:
a) la Banca d'Italia è autorizzata a svolgere le trattative con il Fondo monetario internazionale (Fmi), per la conclusione di un accordo di prestito con lo stesso Fmi di cui all'allegato 2 (omissis) del presente decreto, per un ammontare pari a 8,11 miliardi di euro. Tale accordo, diventa esecutivo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) la Banca d'Italia è altresì autorizzata, qualora si richiedano risorse finanziarie aggiuntive rispetto all'ammontare di cui alla alinea, a contribuire nel limite massimo complessivo di 13,53 miliardi di euro;
c) una volta completata la riforma del New Arrangements to Borrow (Nab) è autorizzata la confluenza dei suddetti prestiti nello strumento di prestito Nab in aggiunta alla linea di credito già esistente pari a 1,753 miliardi di diritti speciali di prelievo (Dsp);
d) i rapporti derivanti dai predetti prestiti saranno regolati mediante convenzione tra il ministero dell'Economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
14. È altresì prorogata l'autorizzazione alla Banca d'Italia per la concessione di prestiti garantiti dallo Stato a favore dei paesi più poveri di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 146. A tal fine la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un prestito pari a 800 milioni di diritti speciali di prelievo (Dsp) da erogare a tassi di mercato tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il ministero dell'Economia e delle finanze e la Banca d'Italia. Il ministero dell'Economia e delle finanze è autorizzato a concedere un sussidio tramite l'Extended credit facility del Poverty reduction and growth trust, per un ammontare pari a 22,1 milioni di diritti speciali di prelievo (Dsp). Per il sussidio saranno utilizzate le risorse già a disposizione presso il Fondo monetario internazionale.
15. Sui prestiti di cui ai precedenti commi è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per gli interessi maturati e per la copertura di eventuali rischi di cambio.
16. Agli eventuali oneri derivanti dall'attivazione della garanzia dello Stato per ogni possibile rischio connesso al rimborso del capitale e degli interessi maturati nonché al tasso di cambio, si provvede ai sensi dell'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7. dello stato di previsione del ministero del l'Economia e delle finanze per l'anno 2010 e corrispondenti per gli anni successivi.
17. Per gli eventuali pagamenti derivanti dall'operatività della garanzia di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è possibile provvedere mediante anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione, con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa, è effettuata entro il termine di novanta giorni dal pagamento, in coerenza con la procedura speciale di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legge 10 maggio 2010, n. 67, convertito dalla legge 22 giugno 2010, n. 99.
18. Per l'anno 2011 il termine di approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali è differito al 30 giugno dello stesso anno e sono corrispondentemente differiti tutti i termini per l'adozione dei relativi atti presupposti.
19. All'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2010, chiunque» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2011, chiunque, quale attività principale,»;
b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
ARTICOLO 3
Copertura finanziaria
1.Agli oneri derivanti dal l'articolo 2, commi da 1 a 6, pari a 93 milioni di euro per l'anno 2010, 264,1 milioni di euro per l'anno 2011 e 24 milioni per l'anno 2012, si provvede rispettivamente:
a) quanto a 93 milioni per l'anno 2010 mediante corrispondente versamento al bilancio dello Stato per 93 milioni per l'anno 2010, di una quota delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di Bilancio»;
b) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;
c) quanto a euro 73 milioni per l'anno 2011 mediante versamento, entro il 30 gennaio 2011, al l'entrata del bilancio dello Stato di quota parte delle disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni; il versamento è effettuato a valere sulle risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestita da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
d) quanto a euro 50 milioni per l'anno 2011 e a 24 milioni di euro per l'anno 2012, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14, comma 14-bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
e) quanto a euro 83 milioni per l'anno 2011, mediante utilizzo delle somme versate entro il 30 novembre 2010 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1 al presente decreto, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi, e che sono riassegnate ad apposito fondo per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1. Le predette somme, iscritte in bilancio per l'esercizio finanziario 2010, non impegnate al 31 dicembre 2010, sono mantenute in bilancio nel conto residui, per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2011;
f) quanto a 8,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede:
a) quanto a 93 milioni di euro per l'anno 2010, mediante accantonamento delle disponibilità di competenza relative alla categoria di spesa dei consumi intermedi in maniera lineare per ciascun ministero. Le risorse medesime, rese indisponibili, costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio. Per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni interessate, con decreto del ministro del l'Economia e delle finanze possono essere disposte variazioni degli accantonamenti di cui al secondo periodo, con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, anche interessando diverse categorie di spesa, restando precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti;
b) mediante corrispondente utilizzo, per euro 107 milioni per l'anno 2011 in termini di sola cassa, del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
3. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
ARTICOLO 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana» e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
u Fine

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