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Questo articolo è stato pubblicato il 29 dicembre 2010 alle ore 08:34.
Sono nato il 30 gennaio 1946 e sono quadro direttivo nel settore del credito-data di nascita. Il 23 febbraio 2010 la banca mi ha comunicato la risoluzione del rapporto a partire dal 31 gennaio 2011. Vorrei sapere se in questo caos si applica la nuova disciplina prevista dal dl 78?
Per l'ottenimento della vecchia finestra il lettore dovrà rientrare in una delle ipotesi indicate nella risposta. Non cadono nella rete della nuova finestra personalizzata, introdotta dalla legge 122 del 30 luglio 2010, coloro che raggiungono i requisiti per la pensione di anzianità e di vecchiaia prima del 1° gennaio 2011. Questi soggetti avranno la vecchia finestra. Occorre anche evidenziare che una volta aperta la finestra resterà sempre aperta, nel senso che si può ottenere la decorrenza della pensione ogni mese successivo a tale apertura.
Si applicano le vecchie finestre, quindi, nei seguenti casi:
1) maturazione dei requisiti per la pensione entro il 31/12/2010;
2) lavoratrici che ottengono la pensione di anzianità con il regime sperimentale fino al 31 dicembre 2015 contenuto nell'articolo 1, comma 9, della legge 243/2004 (opzione per il sistema di calcolo contributivo con il possesso di almeno 35 anni di contribuzione e 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti e 58 anni di età per le lavoratrici autonome);
3) personale della scuola (1° settembre di ciascun anno);
4) lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento di limite di età;
5) lavoratori dipendenti con periodo di preavviso in corso al 30 giugno 2010 con raggiungimento dei requisiti entro la data di cessazione del rapporto di lavoro. L'Inps precisa, al riguardo, che la condizione di lavoratore in preavviso al 30 giugno 2010 deve risultare da una dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro con l'indicazione delle clausole contrattuali sulla durata del preavviso con data iniziale e finale;
6) lavoratori collocati in mobilità (breve e lunga) con accordo stipulato entro il 30 aprile 2010 e che perfezionano i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;