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Questo articolo è stato pubblicato il 30 dicembre 2010 alle ore 06:40.
Da sabato scatterà il nuovo limite alla compensazione dei crediti relativi a imposte erariali fino alla concorrenza di debiti erariali e accessori iscritti a ruolo (scaduti e non pagati) di importo superiore a 1.500 euro (si veda «Il Sole 24 Ore» del 28 dicembre). Si tratta dell'ultimo di una serie di provvedimenti con cui il legislatore cerca di porre rimedio agli abusi operati con questo istituto.
Con l'articolo 27 del Dl 185/2008 è stata incrementata la sanzione per l'utilizzo di crediti inesistenti, portandola a un minimo del 100%, che sale al 200% per un ammontare compensato superiore a 50mila euro per ciascun anno solare (fatto salvo, comunque, quanto disposto in sede penale dall'articolo 10-quater del Dlgs 74/2000). L'articolo 10 del Dl 78/2009 ha introdotto una serie di cautele erariali sull'utilizzo del credito Iva annuale o trimestrale a partire dal 1° gennaio scorso, sintetizzabili nella presentazione anticipata della dichiarazione Iva o del modello TR per compensare importi superiori a 10mila euro annui e nell'obbligatorietà del visto di conformità per importi annui superiori a 15mila euro. Ora, per effetto dell'articolo 31 del Dl 78/2010, da sabato sarà operativo il divieto fino a corrispondenza dei ruoli erariali non assolti nei termini. Se tutto ciò può essere giustificato dalle esigenze di cautela contro gli abusi, va tuttavia evidenziato come gli ultimi provvedimenti contengano anche misure di favore per le imprese le quali, tuttavia, sono ancora inattuate.
Con la manovra estiva sono state infatti previste due misure molto attese, quali la possibilità di compensare crediti relativi a imposte erariali con debiti e accessori iscritti a ruolo per i medesimi tributi e quella di "pagare" le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo con i crediti (certi, liquidi ed esigibili) vantati nei confronti delle regioni, degli altri enti locali e del Ssn. Il tutto è però fermo in attesa dei provvedimenti attuativi.
Inoltre, l'articolo 10 del Dl 78/2009 - non a caso rubricato "incremento delle compensazioni" - aveva previsto (esigenze di bilancio permettendo) che il limite annuo solare alla compensazione pari a 516.457 euro venisse elevato, dal 1° gennaio 2010, a 700mila euro. Anche di questa estensione si sono perse le tracce a danno, in particolare, delle imprese più strutturate e orientate oltre i confini nazionali. Va segnalato che il limite risulta già fissato a un milione di euro per i subappaltatori in regime di reverse charge, con volume d'affari nell'anno precedente costituito per almeno l'80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.