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Questo articolo è stato pubblicato il 30 dicembre 2010 alle ore 10:58.
Gelata della Cassazione sulle strade che si aprono al contribuente per il mancato esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria. Impugnando il mancato esercizio di quest'ultima da parte dell'amministrazione finanziaria non si può infatti in ogni caso arrivare a rimettere in discussione i contenuti dell'accertamento del fisco. Lo precisa la Cassazione con la sentenza 26313 depositata il 29 dicembre 2010.
Secondo la sentenza l'esercizio dell'autotutela tributaria per il contribuente rappresenta un interesse legittimo e non un diritto soggettivo. La conseguenza che la corte ne fa discendere è che il rifiuto di esercitarlo da parte dell'amministrazione può essere impugnato davanti al giudice tributario nel limite in cui lo sono gli atti amministrativi discrezionali e quindi relativamente alla legittimità della condotta omissiva, ma non può estendersi al merito della pretesa tributaria.
Contestare l'omessa autotutela perciò - conclude la sentenza – non apre il giudizio sul merito dell'atto relativamente al quale non sono stati esperiti i necessari rimedi giurisdizionali.
La questione riguardava un contribuente che aveva impugnato la cartella di pagamento successiva a un avviso di accertamento che non era stato impugnato. L'avviso di accertamento era stato emesso per la mancata risposta a un questionario relativo ad alcuni costi dedotti. Il contribuente non aveva impugnato l'avviso, ma aveva prodotto la documentazione originariamente richiesta e presentato istanza di autotutela. Arrivata la cartella il contribuente l'aveva censurata anche relativamente al mancato esercizio dell'autotutela.
La sentenza della Cassazione depositata ieri prende atto del fatto che le sezioni unite della corte avevano stabilito la competenza dei giudici tributari in materia di mancato esercizio dell'autotutela (sentenza 7388/2007). La pronuncia delle sezioni unite della Corte aveva suscitato molte speranze sulle garanzie accordate dall'ordinamento circa le modalità di esercizio dell'autotutela da parte dell'amministrazione fiscale.
La nuova pronuncia qualificando quello per l'autotutela come interesse legittimo, di fatto limita di molto la possibilità del contribuente di intervenire sul mancato esercizio di questo potere di annullamento da parte dell'amministrazione. Inoltre pone l'autotutela come esercitabile solo per il perseguimento di interessi pubblici. Tra questi però andrebbe forse ricompreso anche il principio di buona fede e di collaborazione tra cittadini e amministrazione postulato dallo statuto del contribuente, sul quale la sentenza invece sembra chiudere.