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Questo articolo è stato pubblicato il 30 dicembre 2010 alle ore 06:40.
Con due provvedimenti dell'agenzia delle Entrate, emanati ieri, trova attuazione il regime di autorizzazione all'effettuazione delle operazioni intracomunitarie introdotto dal Dl 78/2010, obbligo che viene esteso anche agli operatori già titolari di partita Iva.
Il Dl 78, con un intervento sull'articolo 35 del Dpr 633/1972, ha previsto la necessità per i soggetti passivi che intendono porre in essere cessioni e acquisti di beni in ambito comunitario, ai sensi delle disposizioni recate dal Dl 331/1993 (e quindi con esclusione delle prestazioni di servizi intra-Ue), di manifestare il proprio intento nella dichiarazione di inizio attività. All'amministrazione, contestualmente, è attribuito il potere di negare l'autorizzazione a effettuare queste operazioni. Si tratta, in sostanza, di un sistema basato su un "silenzio assenso" che matura dopo 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di volontà, nel corso dei quali, è specificato nei provvedimenti, viene sospesa la soggettività attiva e passiva relativamente alle operazioni intracomunitarie, talché in questo lasso di tempo il soggetto passivo potrà operare in piena legittimità per le operazioni interne, ma non in ambito intra-Ue.
Dal trentunesimo giorno, se nulla osta, si viene inseriti nell'archivio informatico dei soggetti autorizzati agli scambi in parola (Vies). Le disposizioni più delicate, anche nell'ottica di gestione delle posizioni pregresse, sono contenute nel provvedimento emanato in esecuzione del comma 7-ter del Dpr 633/1972, il quale detta le modalità di diniego e revoca dell'autorizzazione, coinvolgendo anche gli operatori già attivi.
Per il passaggio al nuovo regime viene prevista una distinzione delle casistiche a seconda del periodo di presentazione della dichiarazione di inizio attività. Per le domande anteriori al 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del Dl 78/2010), l'esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati all'operatività intracomunitaria interviene per tutti coloro che, indipendentemente dall'anno di inizio dell'attività, non hanno presentato negli anni 2009 e 2010 elenchi riepilogativi delle cessioni di beni, delle prestazioni di servizi e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (in questo contesto, dunque, assumono rilevanza anche le prestazioni di servizi), o che pur avendoli presentati non abbiano adempiuto agli obblighi dichiarativi Iva per il 2009. Questi soggetti, laddove intendano porre in essere acquisti e cessioni intra-Ue devono, allora, richiedere esplicitamente l'inclusione nell'archivio dei soggetti autorizzati, in caso contrario ne verranno esclusi entro il 28 febbraio 2011.