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Norme e Tributi Diritto

Tra incertezze chiude la partita dello scudo

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Questo articolo è stato pubblicato il 31 dicembre 2010 alle ore 06:40.


Oggi, in base alla circolare 50/E del 30 novembre 2009, scade il termine per rimuovere le cause ostative che i contribuenti hanno indicato nella dichiarazione riservata per lo scudo. Va ricordato che le cause ostative andavano generalmente individuate in tutte quelle situazioni tecniche e/o giuridiche che impedivano al contribuente di dar corso in modo definitivo al rimpatrio – ivi compreso quello giuridico – ovvero alla regolarizzazione delle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2008 in violazione del Dl 167/1990.
Sul piano operativo, il contribuente che si trovava in queste situazioni era tenuto comunque a versare l'imposta straordinaria nella misura pro tempore vigente sull'ammontare presunto delle attività salvo conclusione, una volta rimosse le cause ostative entro (oggi) 31 dicembre 2010; da formalizzarsi con la presentazione della dichiarazione riservata definitiva (unico documento, questo, che attesta l'efficacia dello scudo fiscale), fatta salva la possibilità di ottenere il rimborso dell'imposta straordinaria eventualmente pagata in eccesso, nonché di esercitare l'opzione per la tassazione analitica o forfetaria tramite l'intermediario dei redditi incassati fino alla data dell'avvenuto rimpatrio. La dichiarazione riservata definitiva deve essere presentata presso lo stesso intermediario cui fu presentata quella con cause ostative.
Nel corso delle ultime settimane gli intermediari - banche e fiduciarie in particolare - hanno dato corso principalmente ad operazioni di rimpatrio giuridico - si veda la risoluzione 122/2010 e Assofiduciaria 70/2010 e 77/2010 – a causa soprattutto della perdurante illiquidità di taluni strumenti finanziari (ad esempio, hedge fund) o di investimenti non immediatamente monetizzabili (ad esempio, immobili). Di fatto si potrebbe dire che talune cause ostative hanno finito per cristallizzarsi. La formalizzazione della complessa contrattualistica congiunta alla individuazione delle controparti estere hanno così reso ancor più stringente il termine previsto di fine anno per la conclusione degli adempimenti.
Su quest'ultimo aspetto permane una certa preoccupazione da parte degli interessati, per la ritardata emanazione, da parte del ministero dell'Economia, del decreto previsto dall'articolo 36 del Dl 78/2010, laddove in un'ottica di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è previsto l'obbligo a carico di taluni intermediari italiani di astenersi ovvero di interrompere i rapporti con «fiduciarie, trust, società anonime (...) aventi sede nei paesi individuati dal decreto». La circostanza che il rimpatrio giuridico sia, in larga misura, imperniato su rapporti con fiduciarie non residenti è così visto come elemento di incertezza per cui si auspica un intervento chiarificatore a conferma dell'operatività sin qui posta in essere.

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Tags Correlati: Normativa sull'immigrazione

 

Altro aspetto non chiarito concerne l'archivio dei rapporti per i conti cosiddetti segretati connessi alle pratiche relative allo scudo. Con la circolare 18/2007 l'Agenzia aveva precisato che andavano comunicati anche i rapporti oggetto delle operazioni effettuate nelle precedenti edizioni dello scudo fiscale, in quanto il regime di riservatezza che contraddistingue tali rapporti non era rilevante ai fini delle comunicazioni all'archivio dei rapporti. Nella circolare 43/2009 l'Agenzia, commentando l'edizione 2009 dello scudo fiscale, ha richiamato le vecchie circolari che, pur emanate per le precedenti operazioni di specie, dovevano ritenersi ancora applicabili. In questo richiamo non era presente la circolare 18/2007, da cui il dubbio degli operatori circa il comportamento da tenere per i conti segretati legati all'ultimo scudo.
Sempre in tema di anagrafe tributaria (di cui l'archivio fa parte) occorre ricordare la circolare 42/2009 con riguardo all'inclusione anche dei conti accesi presso le filiali estere di banche italiane ed intestati a soggetti residenti in Italia. In questo caso erano sorte perplessità circa la compatibilità di una simile informazione con la legislazione del paese sede della dipendenza (ad esempio il Lussemburgo).
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