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Norme e Tributi Fisco

Il fisco pesa le tariffe del fotovoltaico

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Questo articolo è stato pubblicato il 03 gennaio 2011 alle ore 09:41.

Il conto energia 2011-2013 è ufficialmente in vigore dal 1° gennaio scorso, con le nuove tariffe incentivanti. Per privati e imprese è il momento di valutare entrate e uscite degli impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica: punto decisivo di ogni business plan è il trattamento fiscale dei ricavi (incentivi pubblici e ricavi da cessione).

Le voci d'entrata
Ai fini fiscali occorre distinguere i diversi proventi che derivano dalla produzione di energia fotovoltaica. La principale entrata per il titolare dell'impianto è la tariffa incentivante, che remunera tutta l'energia prodotta (consumata o ceduta alla rete, non fa differenza). La tariffa è riconosciuta dal Gse in base alle regole del Dm 6 agosto 2010 e dipende dalle caratteristiche dell'impianto, dalla sua potenza e dalla data di entrata in funzione. È versata per 20 anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto e rimane costante per tutto il periodo.
Oltre alla tariffa incentivante, il soggetto che non utilizza direttamente l'energia prodotta o ne produce in sovrabbondanza rispetto ai propri consumi, può valorizzarla attraverso due modalità alternative: lo scambio sul posto (per gli impianti fino a 200 kW) o la vendita (tramite il ritiro a prezzo fisso da parte del Gse o tramite la cessione sul mercato).

I pannelli formato-famiglia
L'utilizzo dell'impianto per soli fini privati si verifica quando il soggetto produce energia elettrica esclusivamente per usi domestici. Al riguardo occorre distinguere tra impianti di piccola dimensione (fino a 20 Kw) e di maggiore dimensione (oltre 20 Kw).
Se l'impianto di piccola taglia è posto al servizio dell'abitazione, si presume che esso sia utilizzato in un contesto privatistico con la conseguenza che l'energia prodotta in eccesso non concretizza mai lo svolgimento di un'attività commerciale abituale.
In questo caso, la tariffa incentivante è fiscalmente irrilevante, così come il contributo in conto scambio versato dal Gse al privato: da notare che per gli impianti di piccola taglia lo scambio sul posto è sempre l'opzione più vantaggiosa, anche per questi profili fiscali. Viceversa, i proventi derivanti dalla vendita dell'energia non autoconsumata rilevano come redditi diversi (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir): in questa nozione rientra anche la liquidazione delle eccedenze nello scambio sul posto, il che spiega perché – nel caso di piccoli impianti – sia buona norma non sovradimensionarli rispetto ai consumi della famiglia.

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Se l'impianto di piccola dimensione non è posto al servizio dell'abitazione, l'energia prodotta in esubero rispetto ai propri consumi si considera ceduta nell'ambito di un'attività commerciale con tutte le conseguenze del caso.
Per gli impianti di maggiore dimensione, cioè di potenza superiore a 20 kW, è da ritenere che l'energia prodotta in eccesso e venduta configuri fisiologicamente l'esercizio di impresa commerciale indipendentemente dalla destinazione dell'impianto ai bisogni energetici del l'abitazione.

Le imprese
Nella categoria "imprese" rientrano i contribuenti per i quali la produzione di energia costituisce l'oggetto principale dell'attività e quelli che esercitano una diversa attività commerciale, ma utilizzano prioritariamente l'energia prodotta nell'ambito di tale attività, cedendo quella in esubero. In tali casi l'impianto utilizzato costituisce bene strumentale per l'attività.
In questo contesto la tariffa incentivante è esclusa dal campo di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo e rileva come contributo in conto esercizio ai fini della tassazione delle imposte dirette e del l'Irap. La stessa sarà inoltre interamente soggetta a ritenuta del 4 per cento. I ricavi derivanti dall'attività di vendita di energia (compresa la liquidazione delle eccedenze nello scambio sul posto) concorrono come componenti positivi di reddito alla determinazione della base imponibile ai fini Ires/Irpef e Irap e sono da assoggettare a Iva.

I professionisti
L'impianto può anche essere realizzato da esercenti l'attività professionale. Anche in questo caso occorre operare dei precisi distinguo:
- se l'impianto è utilizzato esclusivamente per le esigenze di lavoro autonomo, i contributi corrisposti a titolo di tariffa incentivante per l'energia prodotta e utilizzata esclusivamente per le esigenze dell'attività, non possono considerarsi rilevanti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo (si tratta, infatti, di contributi erogati per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili);
- se l'impianto è utilizzato per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo e per la vendita di energia non autoconsumata, si configura un'attività commerciale da gestire con contabilità separata secondo l'articolo 36, comma 2, del Dpr 633/72 e con tutte le conseguenze del caso sul piano reddituale;
- se l'impianto è utilizzato promiscuamente per l'esercizio del l'attività di lavoro autonomo e per esigenze personali il costo potrà essere ammortizzato nella misura del 50 per cento.

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