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Questo articolo è stato pubblicato il 03 gennaio 2011 alle ore 06:43.
Il principio secondo cui la Tremonti-ter è cumulabile con le altre agevolazioni, salvo che queste ultime non dispongano diversamente – confermato dalla risoluzione n. 132/E/2010 – è fondato sulla natura di tale incentivo, che non costituisce aiuto di stato.
Nella circolare n. 44/E del 2009, infatti, è stato precisato che le imprese possono fruire dell'agevolazione indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza delle stesse. Anche l'Assonime ha evidenziato, nella circolare n. 7/2010, che si tratta di una misura di favore di portata generale, fruibile dalle imprese senza alcuna distinzione di carattere oggettivo o soggettivo e non qualificabile, pertanto, come aiuto di stato. L'Agenzia ha chiarito, sempre nella circolare n. 44/E, che l'incentivo in esame si sostanzia in una riduzione d'imposta che, coerentemente con quanto previsto nelle precedenti analoghe disposizioni agevolative, non assume autonomo rilievo per la determinazione del reddito stesso. In tal modo è stato risolto il dubbio che la Tremonti-ter potesse costituire un contributo in conto capitale per l'acquisto dei beni agevolati e dovesse, quindi, concorrere a formare il reddito in assenza di norme di esclusione. È stato, evidentemente, ritenuto che, nonostante il diretto rapporto tra investimento e deduzione del relativo costo (in seguito all'irrilevanza dell'ammontare sia degli investimenti pregressi che dei disinvestimenti), l'agevolazione in esame non abbia perso la precedente caratteristica di riduzione d'imposta irrilevante ai fini reddituali.
I certificati verdi
Particolarmente delicata è la questione sulla possibilità di cumulo con l'agevolazione prevista nel settore delle energie rinnovabili dal Dlgs 79/1999 attraverso il meccanismo dei «certificati verdi», per la quale l'articolo 2, comma 152, della Finanziaria 2008, ha disposto l'incompatibilità con «altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata».
Il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha affermato, di concerto con il ministero dello Sviluppo economico, nel forum «Fiscalità energie rinnovabili» (si veda anche Il Sole 24 Ore del 1° novembre scorso), che il regime dei certificati verdi (rappresentati da titoli, rilasciati dallo stesso gestore, che attestano la produzione di determinate quantità di energia elettrica mediante l'utilizzo di fonti rinnovabili) risulta incompatibile con qualunque «riduzione fiscale». Di conseguenza i contribuenti interessati dovrebbero rinunciare a una delle due agevolazioni.