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Norme e Tributi Diritto

Il 2011 cambia le assemblee. Aumentano la trasparenza e il grado di partecipazione alle decisioni

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Questo articolo è stato pubblicato il 05 gennaio 2011 alle ore 08:02.

Il 2011 cambia le regole sulle assemblee societarie. Quest'anno avrà, dunque, un ruolo non secondario nella storia del diritto commerciale in quanto l'attività societaria, soprattutto per le società quotate, si dovrà confrontare con rilevanti novità (si veda la scheda a fianco). Anche se questo scenario non sarà come quello che si presentò nel 2004, quando entrò il vigore la riforma (decreto legislativo 6/2003). L'effetto 2011 si avrà, principalmente, per le conseguenze derivanti:


dall'attuazione della direttiva 2007/36/Ce (direttiva "Shr", shareholders' rights, e cioè sui diritti degli azionisti) cui ha dato attuazione in Italia il decreto legislativo 27/2010, che ha innovato in molti punti Codice civile e decreto legislativo 58/1998 (il Testo unico della finanza, il cosiddetto Tuf), provocando, "a cascata", anche l'adeguamento del regolamento Consob n. 11971 attuativo del Tuf (il "Regolamento Emittenti", che oggi va letto alla luce delle modifiche della delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010) e del provvedimento congiunto Banca d'Italia-Consob del 22 febbraio 2008, in materia di servizi di gestione accentrata di strumenti finanziari, che oggi va letto alla luce delle modifiche deliberate da Banca d'Italia e Consob con il provvedimento congiunto del 24 dicembre 2010;
dall'introduzione nel nostro ordinamento della disciplina delle operazioni con "parti correlate" (deliberazione Consob n. 17221 del 12 marzo 2010);
dalla modifica in tema di passivity rule all'articolo 104 del Tuf.
Queste norme erano già in vigore nel 2010, per intero o parzialmente: il decreto legislativo 27/2010 è vigente in parte dal 20 marzo 2010 e in parte produce effetti per le assemblee che siano state convocate dopo il 31 ottobre 2010. La normativa sulle parti correlate in parte si applica dal 1° dicembre 2010 e in parte dal 1° gennaio 2011. La modifica della disciplina sulla passivity rule è in vigore dal 1° luglio 2010. Ma è considerazione scontata che, specie nei casi in cui le nuove norme siano relative a decisioni da adottare con riferimento alle assemblee dei soci, il vero banco di prova sarà la prossima tornata di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2010.

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Tags Correlati: Banca d'Italia | Consob | Normativa societaria

 

Se si osservano tutte queste novità con uno sguardo d'insieme, se ne trae l'impressione che il sistema societario riceva un forte impulso nel senso di essere più trasparente e di favorire la maggior partecipazione possibile dei soci.
La regolamentazione per le operazioni con parti correlate è, per esempio, finalizzata a imporre particolari procedure decisionali, coinvolgendo, caso per caso, amministratori indipendenti e assemblea dei soci, quando la società effettui operazioni di valore significativo avendo come controparte soggetti che hanno con la società "contatti" tali da far ipotizzare la probabile sussistenza di un conflitto di interessi.

La possibilità di disattivare la passivity rule (e cioè la necessità che le operazioni difensive in caso di opa passino al vaglio dell'assemblea) mette i soci al cospetto del dilemma se il valore del proprio investimento sia più tutelato in una società protetta da aggressioni o aperta alla contendibilità.
La normativa sui diritti degli azionisti tenta, infine, di ravvivare l'interesse dei soci alle assemblee, favorendo il loro concorso alla formazione dell'ordine del giorno, la possibilità di porre domande prima dell'adunanza, di partecipare alla riunione e di votare in via remota e rilasciare le deleghe di voto.

Un'innovazione particolarmente significativa è l'introduzione della regola della record date: la legittimazione a partecipare alle assemblee delle società quotate si acquisisce sulla base delle evidenze contabili risultanti, presso l'intermediario che tiene il dossier titoli dell'azionista, al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione. In altre parole, avrà diritto di partecipare all'assemblea solo chi sia socio all'orario corrispondente al termine del settimo giorno. Pertanto diventeranno indifferenti le movimentazioni successive effettuate sui dossier titoli degli azionisti. Per effetto della disciplina previgente, gli azionisti che intendevano partecipare all'assemblea, invece, dovevano subire il blocco dei titoli spesso per un periodo non breve. E questo scoraggiava la partecipazione degli investitori "istituzionali", specie se stranieri.

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