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Questo articolo è stato pubblicato il 16 gennaio 2011 alle ore 08:15.
Due aspetti della disciplina della conciliazione, in vigora a marzo, meritano di essere sottolineati. Il primo attiene ai contenuti del regolamento dell'organismo di mediazione che gestisce la procedura e come esso può incidere sulla formulazione di una proposta di accordo che il mediatore può fare alle parti. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce che se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta, anche a prescindere da una richiesta congiunta delle parti. Questa disposizione, a nostro avviso a ragione, è stata molto criticata, in quanto rischia di snaturare la procedura di mediazione, procedura che dovrebbe invece essere basata sulla volontà delle parti.
Ebbene, l'articolo 7 del decreto 180/2010 prevede che la proposta possa essere formulata anche sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore e che la proposta possa essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione. Dunque addirittura un passo in più rispetto all'articolo 11 del decreto n. 28/2010: quando il regolamento dell'organismo di mediazione prescelto lo consente, può dunque prospettarsi uno scenario quasi aberrante rispetto alla natura tipica della mediazione, nel quale l'attore avvia una procedura di mediazione, il convenuto non compare e il mediatore formula una proposta "in contumacia".
Il secondo punto riguarda i criteri di determinazione delle indennità: l'articolo 16 del decreto 180/2010 prevede che le spese di mediazione, comprensive delle indennità per il mediatore, non mutano in relazione al numero di incontri svolti, e che l'importo dovuto deve essere aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta. Ricordiamo poi che la durata del procedimento di mediazione è fissata in un massimo di quattro mesi.
Diventa allora possibile questo scenario: poiché l'importo delle indennità per il mediatore prescinde dal tempo dedicato alla risoluzione della controversia, poiché il tempo a disposizione è comunque limitato, e poiché la proposta di mediazione può essere sempre formulata, anche a prescindere da una richiesta congiunta delle parti e anche "in contumacia", è possibile che la mediazione si concretizzi in uno scambio di brevi memorie, o addirittura nella sola richiesta dell'attore, e poi in una proposta del mediatore. Se così fosse, la mediazione italiana sarebbe davvero qualcosa di molto diverso da quella prevista nella direttiva europea e le potenzialità deflattive del contenzioso sarebbero probabilmente piuttosto ridotte, concentrate per lo più nel segmento delle controversie di valore molto modesto.