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Questo articolo è stato pubblicato il 16 gennaio 2011 alle ore 08:15.
Accessibilità online, gestione elettronica, trasmissione elettronica e conservazione sostitutiva di dati, informazioni e comunicazioni.
Il nuovo Codice dell'amministrazione digitale – in vigore dal prossimo 25 gennaio – definisce il quadro normativo destinato a rivoluzionare i rapporti tra pubbliche amministrazioni, cittadini e imprese. Le tecnologie diventano la chiave per assicurare maggiore produttività all'apparato statale. Ai cittadini e alle imprese sono inoltre riconosciuti veri e propri diritti all'uso delle tecnologie, sia nelle comunicazioni che nella partecipazione al procedimento amministrativo.
La dematerializzazione si costruisce intorno all'oggetto della validazione elettronica, e cioè sul documento informatico e sul suo processo di formazione. Proprio per semplificarne l'adozione e favorirne l'utilizzo, accanto alla firma elettronica, a quella elettronica qualificata e a quella digitale è stata, infine, introdotta la firma elettronica avanzata, originariamente prevista dalla direttiva 1992/93/Ce. L'evoluzione tecnologica è infatti tale da permettere soluzioni in grado di assicurare strumenti di firma sempre più sicuri e attendibili. In ogni caso, l'assenza di un certificato qualificato rilasciato da una Certification Authority appare un limite, perchè non assicura quei livelli di assoluta garanzia sull'identità dei soggetti firmatari che assicurerebbe il controllo di un ente indipendente.
Documenti digitali e copie
Una delle novità di maggiore impatto per cittadini e imprese (si veda tabella nella pagina) riguarda le nuove modalità di gestione ed emissione di documenti informatici e copie. Nell'ottica della semplificazione, il principio della neutralità tecnologica determina la libertà di valutare in giudizio un documento informatico anche se non sottoscritto digitalmente. Ciò significa che cittadini e imprese non devono necessariamente utilizzare una firma elettronica per sottoscrivere ed emettere documenti. Il documento sarà comunque diversamente valutato, quanto a efficacia probatoria, a seconda che sia sottoscritto o meno. Infatti, la scrittura privata fa piena prova, sino a querela di falso (in base all'articolo 2702 del Codice civile) se le viene apposta una firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.