Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2011 alle ore 19:39.
Integrale Data Udienza: 10/12/2008 Presidente Sezione: DE LUCA Michele Relatore: D'AGOSTINO Giancarlo Attore: SAMEC DI MORANDI PRIMO & C. COSTRUZIONI MECCANICHE S.N.C. Convenuto: LO.SE.RI. S.P.A. Pubbl. Ministero: FEDELI Massimo
-------------------------------------------------------------------------------- PREVIDENZA ED ASSISTENZA - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI -------------------------------------------------------------------------------- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DE LUCA Michele - Presidente Dott. CUOCO Pietro - Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso 17907/2005 proposto da: SA. DI. MO. PR. &. C. CO. ME. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, gia' elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato GRASSI LUDOVICO, rappresentata e difesa dall'avvocato PITTALA' Gaetano, giusta mandato in calce al ricorso e, da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; - ricorrente - contro
LO.SE.RI. S.P.A., (Lo. Se. Ri.), Concessionaria del Servizio di Riscossione dei Tributi nell'ambito della Provincia di (OMESSO), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso lo studio dell'avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentata e difesa dall'avvocato CALATRONI Guido, giusta mandato a margine del controricorso; - controricorrente - e contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORRERA Fabrizio, COSSU BENEDETTA, CORETTI ANTONIETTA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso; - resistente con mandato - avverso la sentenza n. 20/2005 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 25/02/2005 R.G.N. 393/04; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/12/2008 dal Consigliere Dott. GIANCARLO D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato CALATRONI GUIDO per EQ.; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al giudice del lavoro di Cremona depositato il 15.2.2003 la SA. di. Mo. Pr. e. C. Co. Me. s.n.c. proponeva opposizione contro la cartella di pagamento notificata l'8 gennaio 2003 con le era stato intimato di pagare all'INPS euro 95.714,71 per contributi dovuti per alcuni lavoratori di altre ditte impiegati dalla societa' in violazione della Legge n. 1369 del 1960 articolo 1. L'opponente eccepiva preliminarmente che la SA. s.n.c. con atto del (OMESSO) si era trasformata in societa' per azioni (SA. s.p.a.) e si era estinta, per cui tutti le obbligazioni nei confronti dell'INPS erano passate nel patrimonio della societa' per azioni, alla quale peraltro, per grandissima parte, era addebitabile l'inadempimento contributivo. Nel merito l'opponente contestava la sussistenza degli illeciti in quanto le ditte esterne erano appaltatrici di lavori endoaziendali consentiti dalla Legge n. 1369 del 1960 articolo 3. L'INPS si costituiva e rilevava che l'iscrizione a ruolo era avvenuta nei confronti della societa' per azioni e che l'intestazione della cartella alla societa' in nome collettivo era frutto di un errore del concessionario per la riscossione. Proponeva quindi domanda riconvenzionale nei confronti della SA. s.p.a..
La s.p.a. LO. (Lo. Se. Ri.) restava contumace. Il Tribunale accoglieva l'opposizione osservando che, avendo l'INPS dato atto che nulla era dovuto dalla societa' in nome collettivo, la pretesa avanzata nei confronti della societa' in nome collettivo era infondata, mentre non poteva essere accolta la domanda riconvenzionale nei confronti della societa' per azioni, perche' non era parte in giudizio. Proponeva appello l'INPS e la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, in riforma della decisione del Tribunale, respingeva l'opposizione sulla base delle seguenti considerazioni.
La trasformazione di una societa' da societa' in nome collettivo in societa' per azioni costituisce una semplice vicenda modificativa dell'atto costitutivo che lascia immutata l'identita' dell'ente sociale. Deve quindi ritenersi che, quale che sia il nome con il quale e' stata indicata nella cartella, la SA. s.p.a. e' legittimata passiva della pretesa dell'INPS, trattandosi del medesimo soggetto, e che la medesima societa' e' regolarmente presente in giudizio poiche' il mandato difensivo e' stato conferito da persona (Mo. Pr.) che era legale rappresentante della s.n.c. e che ora e' legale rappresentante della s.p.a.. Il verbale ispettivo, sulla base del quale si e' proceduto alla iscrizione a ruolo, risulta notificato alla societa' e ricevuto dalla figlia del Mo. presso la sede della medesima societa'; comunque gli eventuali vizi della notifica del verbale non ostano alla riscossione dei contributi.
Secondo il verbale ispettivo e le allegate dichiarazioni dei lavoratori sentiti e' emerso che la SA. tra il 1998 ed il novembre 2000 si era avvalsa di manodopera inviata da altre societa'; tale manodopera era stata inserita nel ciclo produttivo aziendale, aveva operato seguendo le direttive dei capi reparto della SA. e aveva utilizzato attrezzature e materiali di proprieta' della medesima SA., sicche' era provata la violazione della Legge n. 1369 del 1960 articolo 1.
Per la cassazione di tale sentenza la SA. s.n.c. ha proposto ricorso sostenuto da tre motivi. L'INPS ha depositato procura. La s.p.a. LO. ha resistito con controricorso. La s.p.a. Eq. SR., nella sua qualita' di successore della s.p.a. Lo., ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione degli articoli 342, 345, 346, 100, 1001 e 112 c.p.c. e articolo 2499 c.c., nonche' omessa motivazione, la ricorrente rileva che l'INPS ha impugnato la sentenza del Tribunale solo in ordine al preteso difetto di legittimazione attiva della SA. s.n.c. a proporre opposizione alla cartella di pagamento perche' soggetto inesistente, e in via subordinata in ordine alla dichiarazione di illegittimita' dell'iscrizione a ruolo. La Corte Territoriale, invece, non ha preso in esame gli specifici motivi di appello ed ha affermato che la Sa. s.n.c. doveva identificarsi con la Sa. s.p.a.. Non ha considerato la Corte che i soci della s.n.c., nonostante la trasformazione in s.p.a., restano obbligati in ordine al pagamento dei contributi previdenziali relativi al periodo antecedente alla sua trasformazione. Ne' ha rilevato che il Tribunale aveva affermato che la cartella esattoriale ha ad oggetto tanto contributi relativi al periodo precedente la trasformazione, quanto i contributi maturati in data successiva. Le due societa', pertanto, si pongono in due posizioni diverse e non possono identificarsi. La cartella di pagamento ha come destinataria la Sa. s.n.c. con conseguente legittimazione sua e dei suoi soci a proporre opposizione. La Corte avrebbe dovuto quindi confermare la sentenza del Tribunale che aveva rilevato che l'INPS aveva riconosciuto di non avere piu' nulla a pretendere dalla Sa. s.n.c..
Con il secondo motivo, denunciando violazione degli articoli 2909 e 2697 c.c. e violazione degli articoli 112, 115, 137, 138, 139 e 145 c.p.c., violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 12 e Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24, nonche' vizi di motivazione, la ricorrente sostiene che l'iscrizione a ruolo e' nulla perche' operata dall'INPS senza un precedente avviso di accertamento e in mancanza di specifica motivazione. La Corte bresciana ha completamente omesso l'esame di tale punto ed ha erroneamente affermato che l'atto ispettivo era stato notificato alla figlia del Mo. presso la sede della societa', mentre risulta notificato alla predetta presso gli uffici dell'Ispettorato del Lavoro di (OMESSO). Tale notifica e' stata dichiarata nulla dal Tribunale di Cremona con sentenza n. 72/2003 passata in giudicato nel giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione e la decisione della Corte sul punto costituisce violazione di giudicato.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dell'articolo 2700 e 2697 c.c., degli articoli 112 e 115 c.p.c., del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 85 lettera c, e della Legge n. 1369 del 1960, articoli 1 e 3 nonche' insufficiente motivazione, la ricorrente rileva che la Corte bresciana ha esaminato il merito della controversia benche' sul punto l'INPS non avesse proposto alcuno specifico motivo di impugnazione; ne' ha considerato che la Legge n. 1369 del 1960 e' stata abrogata dal Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 85 lettera c, per cui le relative disposizioni non sono piu' applicabili. Il ricorso, nel suo complesso, non e' meritevole di accoglimento. Il primo motivo e' infondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la trasformazione di una societa' di persone in societa' di capitali non comporta l'estinzione di un soggetto e la creazione di un altro soggetto, ma la semplice modificazione della struttura e dell'organizzazione societaria, che lascia immutata l'identita' soggettiva dell'ente ed immutati i rapporti giuridici ad essa facenti capo e mantiene inalterata ad ogni effetto, per le obbligazioni anteriori alla trasformazione, la responsabilita' illimitata dei soci derivante dal precedente assetto giuridico, che non esclude peraltro la diretta responsabilita' della societa' (Cass. n. 5937/1996, n. 6925/1997, n. 15737/2004); ai fini dell'attribuzione dello ius postulandi, inoltre, e' rilevante la sola circostanza che la procura sia conferita, in origine come successivamente, da coloro che abbiano la rappresentanza della societa' (Cass. n. 15737/2004), mentre deve ritenersi valida la notifica eseguita alla societa' nella sua originaria denominazione, presso una sede, non secondaria, della societa' stessa (Cass. n. 12752/2003).
Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha ritenuto indifferente la circostanza che la cartella di pagamento fosse indirizzata alla societa' in nome collettivo, anziche' alla societa' per azioni, che l'opposizione sia stata fatta a nome della societa' in nome collettivo e che il mandato difensivo sia stato rilasciato dal legale rappresentante della s.n.c., che comunque era anche legale rappresentante della s.p.a., trattandosi pur sempre dello stesso soggetto giuridico titolare dal lato passivo dei rapporti giuridici in discussione. A tale conclusione non e' di ostacolo il fatto che i soci della societa' in nome collettivo sono rimasti personalmente e solidalmente responsabili per le obbligazioni contributive sorte prima della trasformazione della societa', trattandosi di responsabilita' che non esclude quella diretta dell'ente.
Infondato e' anche il secondo motivo di ricorso. La Corte di Appello ha affermato: che l'accertamento risulta essere stato notificato alla societa' presso la sua sede e ricevuto dalla figlia del legale rappresentante; che, se anche tale circostanza non fosse vera, la irregolarita' della notifica del verbale di contestazione sarebbe irrilevante, perche' la preventiva contestazione degli illeciti incide sull'azionabilita' delle sanzioni amministrative, di cui non si occupa la cartella impugnata, e non sul diritto alla riscossione dei contributi e delle relative somme aggiuntive. Le affermazioni della corte bresciana sono condivisibili. Va infatti rilevato che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, come regolato dal Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24 e segg. la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento dell'istituto. La presenza di un accertamento d'ufficio effettuato dall'ufficio, se impugnato in sede amministrativa o in sede giudiziale, comporta soltanto lo spostamento dei termini dell'iscrizione a ruolo (Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articolo 24 commi 3 e 4). Del resto anche il Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 12 comma 3, prevede solo come "eventuale" un precedente atto di accertamento. Il procedimento per la riscossione dei contributi previdenziali e' dunque diverso da quello diretto alla riscossione delle sanzioni amministrative disciplinato dalla Legge n. 689 del 1981 il cui articolo 14, prevede come obbligatoria e necessaria la preventiva notifica del verbale di accertamento.
Infondato, infine, e' anche il terzo motivo del ricorso. La Corte di Appello, con motivazione congrua e priva di contraddizioni e vizi logici, ha ravvisato nella fattispecie un illecito appalto di manodopera di societa' esterne (MC. Si. srl, CI. s.a.s., CO. coop. MO., GM. srl, SI. srl) da parte della soc. SA., dopo una attenta valutazione delle prove testimoniali e documentali acquisite in giudizio. Cosi' giudicando la Corte Territoriale non ha pronunciato oltre i limiti dell'impugnazione, poiche' con l'atto di appello l'INPS aveva chiesto al giudice del gravame di rigettare l'opposizione proposta dalla soc. SA. e tale domanda presupponeva l'accertamento della illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro. D'altro canto l'abrogazione della Legge n. 1369 del 1960 ad opera del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 85 lettera c, non ha avuto effetto retroattivo, con la conseguenza che le disposizione della legge poi abrogata continuano ad applicarsi alle fattispecie verificatesi prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 come ripetutamente affermato da questa Corte nelle tante sentenze con le quali, anche dopo l'entrata in vigore della Legge n. 276 del 2003, ha continuato ad occuparsi di controversie connesse alla violazione della Legge n. 1369 del 2003, articolo 1. In definitiva il ricorso deve essere respinto. Sussistono giusti motivi, ravvisabili nella particolare complessita' delle questioni controverse, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di Cassazione. RIFERIMENTI: Legge Giurisprudenza