Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 20 gennaio 2011 alle ore 11:28.
I contribuenti, da quest'anno, possono chiedere i rimborsi Iva solo con la domanda abbinata alla dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto. Non è più possibile presentare in forma separata il modello VR su carta – per chiedere all'amministrazione l'Iva versata in più – anche prima della dichiarazione.
La domanda di rimborso solo in dichiarazione - Il percorso
I modelli Iva (che possono essere inviato solo in via telematica) sono stati approvati il 17 gennaio dal direttore dell'agenzia delle Entrate (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri): l'inserimento del quadro VR è una delle maggiori novità. In questo modo l'amministrazione avrà, con un'unica dichiarazione, sia il "bilancio" Iva sia la richiesta di rimborso, senza possibilità di disallineamenti. Il contribuente dovrà ricostruire tutto il quadro relativo all'imposta sul valore aggiunto per chiedere la estituzione di quanto versato in più.
Come lo scorso anno, il modello Iva potrà staccarsi da Unico per essere presentato in via autonoma così da consentire anche l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva superiori a 10mila euro. La dichiarazione in via autonoma va inviata dal 1° febbraio; in ogni caso la scadenza è il 30 scadenza.
Il quadro VA
È stata soppressa, nel rigo VA1, la casella 6 riservata ai non residenti che operavano in Italia con doppia posizione Iva (stabile organizzazione e rappresentante fiscale o identificazione diretta: ora la doppia condizione non è più consentita).
Quadro VE
È stato soppresso, nel rigo VE30, il campo 4 riservato alle prestazioni di servizi intracomunitari (lavorazioni, trasporti e prestazioni accessorie ai trasporti comunitari, articolo 40, commi 4-bis, 5 e 6, Dl 331/93). È stato introdotto il rigo VE39 per le operazioni non soggette (articolo 7-ter del Dpr 633/72) effettuate verso contribuenti Iva comunitari. Queste prestazioni, infatti, vanno fatturate anche se non rientrano nel volume d'affari.
Quadro VF
È stato introdotto, nel rigo VF34, il campo 7 riservato all'indicazione delle operazioni finanziarie esenti (numeri da 1) a 4) dell'articolo 10 del Dpr 633/72) effettuate verso soggetti Iva non comunitari oppure relative a beni destinati a essere esportati fuori dalla Ue.