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Questo articolo è stato pubblicato il 29 gennaio 2011 alle ore 09:29.
La nullità dei contratti in derivati sottoscritti da enti pubblici può essere decisa solo dal giudice ordinario. Il Tar Toscana torna sull'intricata battaglia giurisprudenziale che oppone la provincia di Pisa a Dexia Crediop e Depfa Bank sulla nullità di una coppia di derivati nati per coprire un'obbligazione da 95,5 milioni emessa dalla provincia nel 2007.
La provincia di Pisa, tra le prime a imboccare una strada che da Milano a Firenze fino alla regione Lazio sta impegnando un numero crescente di amministrazioni, aveva avviato un'analisi indipendente sui contratti; alla fine aveva contestato dei «costi impliciti» (1,2 milioni) e annullato in autotutela le determine dirigenziali che avevano dato il via all'operazione.
Sulla vicenda il Tar si era già espresso a novembre (si veda «Il Sole 24 Ore» del 7 e del 13 novembre) e aveva stabilito che la provincia è legittimata a stoppare in autotutela gli swap, ma sull'efficacia dei contratti deve decidere il «giudice civile». Nella nuova pronuncia, che respinge il ricorso della provincia, il Tar chiarisce che il giudice competente è quello «ordinario», e solo lui può decidere sulle conseguenze che l'azione in autotutela produce sull'efficacia dei contratti. «Il contratto è e resta valido, e continua a produrre effetti tra le parti», sottolinea Dexia dopo aver appreso della sentenza.
Rispetto alla sentenza precedente, il Tar fa un passo in avanti ma non si incarica di indicare quale sia il giudice ordinario competente. La lettura degli istituti di credito punta dritto sulla corte inglese perché i contratti, come tutti quelli redatti sulla base del modello Isda, contengono la clausola di giurisdizione esclusiva che li vincola al foro di Londra; per di più le regole della giurisprudenza europea non permettono al giudice di uno stato membro di intervenire su una controversia che viene già esaminata da un altro. A Londra, tra l'altro, è già stata avviata una causa "preventiva" contro la provincia di Pisa, dopo che le dichiarazioni sempre più allarmate degli assessori avevano messo sul chi va là gli istituti di credito.
La partita in trasferta, ovviamente, offre un punto di vantaggio alle banche, che rispetto a un ente locale sono più a loro agio con le dinamiche del diritto inglese e soprattutto possono con più facilità sopportarne i costi. La provincia, dal canto suo, potrebbe contestare la competenza dei giudici inglesi di decidere sull'efficacia di un contratto che si basa su decisioni amministrative oramai annullate perché contrarie a norme imperative italiane, ma l'impresa non è semplice. In questa chiave, la nuova decisione dei giudici amministrativi segna un punto a favore delle banche, che sempre più spesso ingaggiano a Londra le proprie battaglie legali con gli enti italiani in "rivolta".