Storia dell'articolo
Chiudi
Questo articolo è stato pubblicato il 31 gennaio 2011 alle ore 11:22.
Sette opzioni a disposizione. Sono i principali strumenti con cui il contribuente può evitare la lite con il fisco. Dalla regolarizzazione spontanea di omissioni o errori alla conciliazione davanti alla Commissione tributaria provinciale. Sette strumenti (presentati nelle pagine seguenti di questo dossier) che saranno interessati da importanti novità a partire da domani. La legge di stabilità 2011 (legge 220/2010) ha, infatti, riscritto con decorrenza proprio dal 1° febbraio le riduzioni delle penalità per gli istituti del ravvedimento operoso, dell'accertamento con adesione, della conciliazione giudiziale, dell'acquiescienza e della definizione delle sanzioni. Sono state, inoltre, modificate le misure delle penalità – sempre al rialzo – degli istituti dell'adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione.
L'aumento delle sanzioni per l'adesione ai Pvc e agli inviti al contraddittorio, che cambieranno da un ottavo del minimo a un sesto del minimo, arrivano dopo neanche due anni dall'entrata in vigore effettiva di tali istituti. La giustificazione avrebbe potuto essere ricercata nel fatto che - come era stato già sottolineato - la definizione poteva risultare fin troppo conveniente, più che altro per chi scientemente decideva di evadere. Infatti, se un contribuente, ad esempio, decideva (meglio, decide, visto che la norma che ha aumentato l'entità della penalità non è ancora in vigore) di portare in deduzione delle spese che non avevano alcuna attinenza con la sua attività, veniva (viene) a pagare, una volta scoperta l'infrazione, una sanzione pari soltanto al 12,5% dell'imposta dovuta. Indubbiamente, si tratta di una penalità troppo bassa.
Tuttavia non sembra sia questa la motivazione che ha portato alla modifica, al rialzo, delle sanzioni. Infatti, l'adesione ai Pvc e gli inviti al contraddittorio non vengono nemmeno citati dalla legge di stabilità. Quest'ultima, infatti, agisce direttamente sull'accertamento con adesione, portando le sanzioni da un quarto del minimo ad un terzo del minimo; solamente per effetto del rimando che le norme sull'adesione ai pvc e agli inviti fanno all'accertamento con adesione ordinario si consegue indirettamente l'effetto che l'aumento delle sanzioni riguardi anche questi due istituti.