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Questo articolo è stato pubblicato il 04 febbraio 2011 alle ore 12:01.
Il direttore di stabilimento è responsabile per l'omissione di adeguate misure di sicurezza in quanto riveste, sostanzialmente, le qualifica di datore di lavoro in base al decreto legislativo 626/94. È il principio stabilito dalla Cassazione con la sentenza 4106/2011.
La Corte d'Appello aveva affermato la responsabilità dell'imprenditore perché non era stata accertata l'esistenza di una delega in favore del direttore dello stabilimento, che aveva un potere di spesa limitato alle sole situazioni di emergenza. Inoltre, non era stato nominato un responsabile della sicurezza.
La Cassazione, invece, stabilisce che il dato normativo consente di distinguere un datore di lavoro in senso giuslavoristico da uno o più datori di lavoro in senso prevenzionale, qualora sussistano distinte unità produttive. Infatti, l'articolo 2, lettera b), 1° periodo del Dlgs 626/94 considera datore di lavoro «il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore» o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, abbia la responsabilità della stessa o dell'unità produttiva quale titolare dei poteri decisionali d'impresa.
Il legislatore, a giudizio della Suprema corte, ha pertanto voluto dare preminenza al criterio sostanziale che prevale nel caso in cui vi sia discordanza tra situazione formale e sostanziale. Nelle aziende di grandi dimensioni è frequente che il soggetto dotato di legale rappresentanza non coincida con colui che è in grado di esercitare l'effettivo potere di organizzazione dell'azienda, con la conseguenza che proprio a quest'ultimo devono essere attribuite le responsabilità prevenzionali.
La responsabilità del direttore dell'unità produttiva è, pertanto, condizionata alla congruità dei poteri decisionali e di spesa del medesimo rispetto alle concrete esigenze prevenzionali e può essergli attribuita la qualifica di datore di lavoro, ai fini della sicurezza, solo qualora gli siano concessi poteri e disponibilità finanziarie adeguate a effettuare gli adempimenti prescritti dalla legge. Al direttore dell'unità produttiva non sono, invece, ascrivibili le violazioni di adempimenti per i quali non dispone di mezzi e poteri necessari per realizzarli.