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Questo articolo è stato pubblicato il 05 febbraio 2011 alle ore 13:55.
In tema di redditometro il giudice, una volta accertata l'effettività dei beni indicatori di capacità contributiva esposti dall'ufficio, non ha il potere di svalutare il loro valore presuntivo ma può soltanto apprezzare la prova che il contribuente offre sulla provenienza delle somme necessarie per mantenerne il possesso. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza 2726 depositata il 4/2/2011
A un contribuente veniva accertato maggior reddito sulla base del possesso di due autovetture detenute da tempo (immatricolate negli anni'70), nonchè di un immobile gravato da mutuo. Le commissioni tributarie provinciale e regionale ritenevano non fondato l'accertamento in quanto l'ufficio non aveva documentato che i redditi conseguiti negli anni non giustificavano la capacità di risparmio indispensabile per la manutenzione delle vetture e dell'incremento patrimoniale.
La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'ufficio evidenziando, in sintesi, che il giudice, una volta accertata l'esistenza degli elementi presuntivi di capacità contributiva, non ne può sindacare e svalutare la portata, ma deve verificare che l'onere probatorio, che grava sul contribuente (esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta idonei a giustificare il maggior reddito) sia stato assolto.
In questo caso, i giudici di merito, rimarcando il fatto che le autovetture erano state immatricolate in anni lontani rispetto al periodo dell'accertamento, e che l'immobile era gravato da mutuo, avevano di fatto svalutato la porta di tali indici e preteso che l'ufficio provasse che i redditi conseguiti non giustificavano la capacità contributiva accertata.
La sentenza applica le regole probatorie in tema di accertamento da redditometro: da un lato, l'ufficio deve quantificare il maggior reddito del contribuente, sulla base di determinati indici ed elementi certi e, dall'altra, in presenza di determinate incongruenze, il contribuente deve dimostrare la possibilità di poter acquistare, ovvero godere, di quei beni sulla base di altre fonti di reddito, tassate alla fonte o non tassabili.
Tuttavia, è noto che questi indici, cui viene ricondotta una presunzione legale relativa, attualmente sono del tutto approssimativi con la conseguenza che, a questi fini, un immobile posseduto al centro di Roma è equivalente a un immobile di analoghe dimensioni posseduto in un paesino dell'entroterra laziale. E S, come sostiene la sentenza, il giudice non può sindacare tali circostanze : S vi è solo da sperare che il nuovo redditometro sia decisamente più preciso e corretto circa la capacità contributiva di tali indici, altrimenti sarà dura poter fornire le prove che l'amministrazione richiede in questi casi.