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Norme e Tributi Fisco

La black list indaga sulla controparte

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Questo articolo è stato pubblicato il 07 febbraio 2011 alle ore 08:53.

È il momento di pianificare le comunicazioni delle operazioni con paesi black list di quest'anno, a partire dalla prossima scadenza per l'invio mensile del 28 febbraio. Questo alla luce dei chiarimenti della circolare 2/E/2011.
Sono obbligati all'adempimento tutti gli operatori Iva nazionali che, oltre ad effettuare operazioni con soggetti collocati nei paesi black list, hanno l'obbligo di registrazione delle operazioni sui libri Iva (fanno eccezione le prestazioni di servizi non territorialmente rilevanti in Italia, per esplicita deroga del Dm del 5 agosto 2010).

Sono invece esclusi i contribuenti minimi, le nuove iniziative produttive, gli enti non commerciali (per le operazioni relative alla sfera istituzionale) e, sebbene l'Agenzia non lo abbia confermato ufficialmente, anche i soggetti che adottano il regime forfettario della 398/91, oltre agli imprenditori agricoli in regime di esonero.
Non è sufficiente verificare se si sono emesse o ricevute fatture da operatori collocati in paradisi fiscali (le modalità di individuazione dei circa 70 paesi ricompresi nelle due liste del 1999 e del 2001 sono rinvenibili nella circolare 53/E/2010), in quanto potrebbero essere coinvolti rappresentanti fiscali o stabili organizzazioni. Al riguardo, il criterio generale adottato dalle Entrate è di considerare questi soggetti come trasparenti ai soli fini dell'adempimento (regole diverse, infatti, valgono per la stabile organizzazione ai fini Iva).

Ciò significa che anche l'operazione con un soggetto italiano potrebbe far scattare l'obbligo di segnalazione: si pensi all'agenzia di viaggi che fattura le proprie provvigioni per la vendita di biglietti alla stabile organizzazione italiana della compagnia aerea di un paese black list.
Non è necessario prestare attenzione al paese di provenienza fisica dei beni, ma è sempre indispensabile fare riferimento alla controparte commerciale, vale a dire al paese in cui è collocato il soggetto che emette o riceve la fattura sempreché non si sia in presenza di uno dei casi di trasparenza appena detti.
La non territorialità dell'operazione di cessione o di acquisto di beni assume invece rilevanza, poiché ne discende la mancanza di obbligo di registrazione. Sono escluse, pertanto, le cessioni o gli acquisti estero su estero, così come i rifornimenti di carburante in paesi black list (si pensi al caso dell'autotrasportatore che acquista gasolio in Svizzera).

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Non scatta l'obbligo di segnalazione per i contribuenti italiani che certificano gli incassi con l'emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (ad esempio un ristoratore o un commerciante al dettaglio), quindi senza obbligo di emissione della fattura se non a richiesta del cliente. Tali soggetti, infatti, non sono a conoscenza del fatto che la controparte può essere un operatore black list. Tuttavia, l'esimente è subordinata al fatto che si ignorino davvero i dati identificativi del cliente e ciò potrebbe creare qualche difficoltà agli hotel che, per altri fini, potrebbero avere acquisito le informazioni rilevanti.

L'importo della transazione non è un elemento dirimente, nel senso che debbono essere segnalate anche operazioni di esiguo ammontare. Tuttavia, la circolare 2/E ha risolto il problema delle piccole spese di trasferta all'estero dei dipendenti; in tale ipotesi, ove si scelga il metodo del rimborso a piè di lista, non dovranno essere segnalate le spese di trasporto, vitto e alloggio, anche se sostenute in un paradiso fiscale, poiché il soggetto estero ha avuto come controparte il privato cittadino (dipendente) e non la società datore di lavoro. A conclusioni opposte si giunge se il documento (ad esempio di un hotel svizzero) dovesse essere direttamente intestato alla società italiana.
Individuate le operazioni rilevanti, bisogna collocarle nel giusto periodo di competenza, che può variare dal mese al trimestre se in almeno uno dei 4 trimestri precedenti si sia superata la soglia dei 50mila euro o meno (per l'analisi storica vanno escluse le operazioni con Malta, Cipro e Corea del sud, espunti dalla lista dei paradisi fiscali).

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