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Norme e Tributi Lavoro

Controlli a misura di privacy

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Questo articolo è stato pubblicato il 07 febbraio 2011 alle ore 06:41.


A difesa del patrimonio aziendale il datore di lavoro può controllare «a distanza» il proprio dipendente che tiene comportamenti illeciti. In questi casi, infatti, si esula dal divieto posto dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/1970) che tutela la privacy dei dipendenti nello svolgimento dell'attività. Lo afferma la Cassazione (quinta sezione penale, sentenza n. 20722/2010) che ammette la legittimità dei controlli di un'agenzia investigativa contro attività fraudolente del dipendente. Nella vicenda specifica era stata filmata – a sua insaputa – la cassiera di un bar che rubava dalla cassa del bar stesso.
La sottile linea che separa le condotte datoriali legittime da quelle che non lo sono, è dunque autorevolmente tracciata da questa decisione: sono sicuramente fuori dal divieto di controllo a distanza le verifiche dirette ad accertare comportamenti illeciti del lavoratore come nel caso in cui si riscontrino ammanchi di cassa, per quanti hanno maneggio di denaro. In queste ipotesi – cosiddetti "controlli difensivi" – sono lecite e utilizzabili le riprese da apparecchi di videosorveglianza che comprovano il reato di appropriazione indebita: ma le immagini solo utili solo a tali fini e a ulteriori, magari disciplinari. Quando i riscontri siano vietati, l'uso di telecamere o di altre apparecchiature di controllo a distanza comporta, sul piano processuale, che non può attribuirsi alcun valore probatorio ai risultati dei controlli illegittimamente eseguiti. Né a fini disciplinari, né risarcitori (Cassazione n. 8250/2000)
Uno sforzo interpretativo per individuare punti di compromesso tra le esigenze di controllo dell'azienda e di tutela della riservatezza personale del lavoratore non è svolto solo dai giudici ma anche dal Garante per la privacy che cerca di ridurre le distanze tra le disposizioni di legge (e i relativi vuoti normativi) e le nuove tecnologie: come è avvenuto con il provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali e videosorveglianza dell'8 aprile 2010 che ha ripreso e superato quello del 2004.
In ogni caso l'azienda deve rispettare numerosi paletti nel verificare ciò che fa il proprio dipendente: la mancanza delle dovute cautele può far scattare anche richieste di risarcimento danni da parte dei lavoratori. Come è accaduto in un caso deciso di recente dalla Corte di appello di Venezia. Il dipendente di un'azienda industriale in malattia era stato fotografato a compiere attività presso l'azienda agricola di famiglia da un investigatore privato incaricato dal datore di lavoro. Rastrellare e girare fieno era stato ritenuto inconciliabile con lo stato di malattia ed era scattato il licenziamento in tronco.

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Tags Correlati: Corte d'Appello | Corte di Cassazione | Norme sulla giustizia | Rappresentanza sindacale aziendale

 

Tuttavia, impugnato il licenziamento, le istanze del lavoratore sono state accolte. Le perizie medico legali, in primo e in secondo grado, hanno affermato che per la patologia del lavoratore – un'artropatia psorisiaca che non gli permetteva di restare nel reparto d'impiego – una leggera attività fisica non solo non era in contraddizione con lo stato di malattia, ma senz'altro utile a recare un sollievo. L'azienda è stata condannata a corrispondere un indennizzo vicino ai 100mila euro.
Tra le reazioni punitive ad atti di controllo inidonei, per chi utilizza sistemi non autorizzati di sorveglianza a distanza dell'attività del lavoratore (telecamere, sistemi gps, sistemi di rilevazione delle chiamate, software verifiche di internet, eccetera), sono previste anche sanzioni penali, quali l'arresto (articolo 38, legge n. 300/1970), e amministrative. Una sanzione amministrativa da 6mila a 36mila euro è stabilita per i datori che omettono o danno inidonea informativa al lavoratore del fatto che detengono e trattano dati personali che lo riguardano (articolo 160, Dlgs 196/2003).
Su come vengono trattate tutte le informazioni relative al rapporto con i lavoratori, il Garante per la privacy può disporre – anche su denuncia – verifiche e ispezioni in azienda, anche con l'aiuto di consulenti tecnici. Questi ultimi possono procedere a rilievi diretti, estrarre copia di ogni atto, dato e documento, pure a campione e su supporto informatico o per via telematica (articolo 159, Codice privacy). Non collaborare alle indagini sulla privacy può costare alle aziende la sanzione amministrativa da 10mila a 60mila euro (articolo 164, Codice privacy).
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01 | IL POTERE DEL DATORE
Il datore di lavoro, in quanto capo da cui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori, impartisce le disposizione per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro. Questi ordini vanno eseguiti con diligenza e fedeltà dal dipendente, pena l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione
02 | LIMITI AI POTERI DEL DATORE
Anche il datore di lavoro deve comportarsi secondo le regole della correttezza ed eseguire le proprie obbligazioni secondo buona fede. Inoltre, è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del dipendente
03 | DIVIETI ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO/ 1
Il datore di lavoro non può impiegare guardie giurate, se non per scopi di tutela del patrimonio aziendale. I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati
04 | DIVIETI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO/ 2
Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore. È vietato al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore
05 | DIVIETO DI CONTROLLI A DISTANZA
È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le apparecchiature di controllo richieste da esigenze organizzative e produttive o dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali
06 | TUTELA DELLA PRIVACY
Il trattamento dei dati personali si svolge nel rispetto della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il lavoratore ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati (cosiddetto diritto di accesso). Deve essere previamente informato, oralmente o per iscritto, della raccolta dei dati personali
07 | ISPEZIONI E SANZIONI
Per il trattamento dei dati personali è punita,
tra l'altro, l'omessa o inidonea informativa del lavoratore (fino a 36mila euro), l'intempestiva o incompleta notificazione al Garante per i dati sensibili (fino a 120mila euro) e l'omissione di notizie al Garante (fino a 60mila euro). Per l'illecito controllo a distanza del lavoratore, è previsto l'arresto da 15 giorni a un anno o l'ammenda da 154 a 1.549 euro

01|Cassazione, 23 febbraio 2010, n. 4375
Le garanzie imposte dall'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori per l'installazione di impianti e apparecchiature di controllo richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, trovano applicazione anche ai controlli cd "difensivi", ovvero a quei controlli diretti ad accertare comportamenti illeciti dei lavoratori, quando tali comportamenti riguardino l'esatto adempimento delle obbligazioni discendenti dal rapporto di lavoro e non la tutela dei beni estranei al rapporto stesso
02|Cassazione, 1° giugno 2010, n. 20722
Atteso che ai fini dell'operatività del divieto di utilizzo di apparecchiature per il controllo a distanza dell'attività dei lavoratori
è necessario che il controllo riguardi
(direttamente o indirettamente) l'attività lavorativa, mentre devono ritenersi
certamente fuori dell'ambito
di applicazione della norma i controlli diretti
ad accertare condotte illecite del lavoratore,
sono lecite e utilizzabili le riprese
che comprovano il reato
di appropriazione indebita aggravata
commesso dalla cassiera

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