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Questo articolo è stato pubblicato il 07 febbraio 2011 alle ore 20:12.
Imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria hanno ancora poche settimane per esercitare l'opzione che consente di determinare l'Irap secondo le modalità previste per le società di capitali, aderendo alle regole del bilancio e non a quelle del Tuir. Scade infatti il 1° marzo il termine di sessanta giorni dall'inizio del periodo d'imposta entro cui, pena l'inefficacia dell'opzione, chi intende transitare nel regime naturale per i soggetti "maggiori" deve compilare e trasmettere telematicamente all'agenzia delle Entrate il modello di comunicazione, approvato con provvedimento direttoriale del 31 marzo 2008 (si veda, per la scadenza, la circolare 60/E del 2008).
Se la compilazione del modello non comporta alcuna difficoltà, non si può dire altrettanto per la scelta di convenienza: è necessario mettere a confronto le peculiarità dei due regimi di determinazione del valore aggiunto della produzione (Vap) e "misurarli" sulla situazione del singolo contribuente. Per soggetti con una struttura di costi molto elementare e "leggera" è spesso inutile uscire dal proprio regime naturale. Per imprese più strutturate e con oneri caratterizzati da un tetto di deducibilità ai fini Irpef, invece, l'opzione si presenta raramente come sfavorevole. L'opzione è consentita soltanto alle imprese Irpef in contabilità ordinaria (per obbligo o per opzione), mentre chi è in contabilità semplificata non può uscire dal regime naturale previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 446/1997 (idem per i professionisti, disciplinati dall'articolo 8).
Bisogna tenere presente che l'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta, per cui in queste settimane si decide per il triennio 2011-2013. Chi già in passato ha esercitato l'opzione e ha terminato il triennio nel 2010 deve scegliere: se non fa nulla, il regime prescelto si intende (tacitamente) rinnovato per un altro triennio. Altrimenti, con lo stesso modello e sempre entro il 1° marzo prossimo, deve esercitare la revoca (tornando così a determinare il Vap secondo le regole previste dall'articolo 5-bis del Decreto Irap), anch'essa con effetto triennale e irrevocabile. Tutti gli approfondimenti sul quotidiano in edicola martedì 8 febbraio.