House Ad
House Ad
 

Norme e Tributi Lavoro

Parità, le consigliere a tutto campo

Storia dell'articolo

Chiudi

Questo articolo è stato pubblicato il 07 febbraio 2011 alle ore 06:41.


Le consigliere (e i consiglieri) di parità non svolgono le proprie attività solo a favore delle dipendenti, ma anche dei lavoratori maschi, dei datori di lavoro e delle loro aziende. È quanto si ricava dalle norme vigenti e dalle prassi.
Numerosi, ancora, i luoghi comuni su questa figura e, in particolare, sui destinatari della sua azione, su chi possa essere titolare del ruolo e sui suoi compiti. Buona parte di datori e molti dipendenti, specie maschi, credono che la funzione pubblica possa essere svolta solo da donne, che miri a tutelare solo persone di genere femminile e sia diretta, esclusivamente, a censurare comportamenti datoriali discriminatori.
Queste e altre errate opinioni derivano in gran parte da un'insufficiente conoscenza delle norme relative al consigliere/a, vale a dire, principalmente, di quanto contenuto nel Codice delle pari opportunità (Dlgs n. 198/2006), che sostituendo l'originaria legge in materia (Dlgs n. 196/2000), individua non solo mandato, compiti e altre caratteristiche del soggetto, ma anche le principali "discriminazioni" sul lavoro che deve contrastare nonché gli ambiti di promozione di "lavoro positivo" che può favorire. Anche dal settore pubblico arriva un'evoluzione interessante: tramite i comitati interni alle specifiche organizzazioni, la consigliera favorisce il rispetto delle pari opportunità e persegue il benessere organizzativo sul lavoro.
Il ruolo può essere ricoperto, indifferentemente, da uomini o donne (articolo 12 del Dlgs n. 198/2006) anche se finora sono state nominate, principalmente se non esclusivamente, solo donne.
Le/i consigliere/i fanno parte di una capillare organizzazione strutturata su tre livelli territoriali (nazionale, regionale e provinciale) e sono tali per nomina dal ministro del Lavoro di concerto con quello delle Pari opportunità; quelle regionali e provinciali, invece, su designazione da parte delle Regioni e delle Province. La funzione è svolta per quattro anni, rinnovabili, al massimo, per due volte.
La figura del/la consigliere/a, per legge, tutela ogni persona, e, di conseguenza, può rilevare trattamenti discriminatori di donne rispetto ad altre donne o anche «disparità di trattamento» ai danni di uomini (articolo 25). Principali profili della sua "mission" istituzionale negli ambienti di lavoro sono il rispetto del principio di non discriminazione e il promuovere le pari opportunità sul lavoro (articolo 15).

L’articolo continua sotto

Tags Correlati: Tutela dei diritti

 

Ma c'è un ulteriore profilo normativo, sconosciuto a molti datori di piccole e medie aziende. Il/la consigliere/a, infatti, può offrire un significativo contributo a queste realtà, che, avendo minori risorse umane e finanziarie, possono investire poco su queste tematiche: la sua "mission" istituzionale, come si ricava dall'articolo 15, comprende anche la formazione e la promozione di azioni di cambiamento organizzativo che favoriscano un ambiente di lavoro più "positivo".
È, pertanto, evidente non solo il ruolo giuridico della figura ma anche il contributo alla realizzazione di profili di eguaglianza sostanziale sul lavoro e di rispetto della dignità personale espressi nella Costituzione (articolo 3) e rimarcati, a livello europeo, da Direttive quali la 2006/54/CE. Un'opera che ha un potenziale di rilevante utilità anche per molte piccole aziende.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
In sintesi
01 | LE NORME
8 Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo
e donna, a norma dell'articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246)
8 Direttiva europea 2006/54/Ce del Parlamento europeo e del consiglio del 5 luglio 2006 (riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego)
02 | GLI OBIETTIVI
8 Rilevazione di discriminazioni (articolo 15, comma 1, lettera a
8 Promuovere le pari opportunità (articolo 15)
03 | L'AZIONE INNOVATIVA
Ad esempio:
8 Progetti di azioni positive (articolo 42)
8 Informazione (articolo 15, comma 1, lettera g)
8 Formazione (articolo 15, comma 1, lettera g)
8 Favorire lo scambio di buone prassi (articolo 15, comma 1, lettera g)

Shopping24

Da non perdere

Economia Usa a stelle e (7) rischi

Quale futuro si prospetta per l'economia degli Usa e per quella globale, inevitabilmente

Senza Pedemontana le imprese frenano

Se ne parla da vent'anni e ancora non c'è. L'Expo 2015 sembrava l'occasione buona per arrivare in

Lettere

I mutui latitano ma le banche abbiano più coraggio Mi chiamo Andrea Bucci, sono un giovane

Il posto italiano sul treno cinese

Dapprima le cattive notizie: l'anno appena trascorso è stato, per gli italiani, il peggiore del

Grillo è tornato e vuole contendere l'elettorato a Berlusconi

Una mossa a effetto di Beppe Grillo era attesa come inevitabile ormai da qualche settimana. Da

Casa, la banca non ti dà il mutuo? Allora meglio un affitto con riscatto. Come funziona

Il mercato dei mutui in Italia resta al palo. Nell'ultimo mese la domanda di prestiti ipotecari è


Jeff Bezos primo nella classifica di Fortune «businessperson of the year»

Dai libri alla nuvola informatica: Jeff Bezos, fondatore e amministratore delegato di Amazon,

Iron Dome, come funziona il sistema antimissile israeliano che sta salvando Tel Aviv

Gli sporadici lanci di razzi iraniani Fajr-5 contro Gerusalemme e Tel Aviv costituiscono una

Dagli Assiri all'asteroide gigante del 21/12/2012, storia di tutte le bufale sulla fine del mondo

Fine Del Mondo, Armageddon, end of the World, Apocalypse? Sembrerebbe a prima vista roba da