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Questo articolo è stato pubblicato il 07 febbraio 2011 alle ore 06:42.
Il giudice del lavoro di Lecce riconosce alle amministrazioni pubbliche la possibilità di fissare un punteggio minimo per il superamento dei colloqui nelle procedure selettive di mobilità (pronuncia 31 dicembre 2010). Per le amministrazioni si apre uno spiraglio di autonomia nel fissare criteri di merito di fronte a una disciplina molto rigorosa. Il giudice di Lecce respinge l'obiezione dei ricorrenti che lamentavano la presunta illegittimità di uno sbarramento. Apparirebbe illegittima la previsione di un giudizio di idoneità come presupposto per essere trasferiti nei ruoli del comune che ha bandito la procedura: essendo dipendenti pubblici, hanno già conseguito un giudizio di idoneità superando un concorso pubblico.
Il giudice dà ragione al comune: l'ente può fissare «criteri di valutazione della professionalità che non si limitino alla verifica in astratto dei titoli in possesso del candidato, ma che tengano conto delle attitudini personali da verificare attraverso una discussione argomentata con il candidato stesso e da valutare con un punteggio minimo, al di sotto del quale il candidato viene ritenuto inidoneo rispetto allo specifico posto da attribuire nel particolare contesto organizzativo».
Un passaggio che dà concretezza ai criteri dell'articolo 30, comma 1, del Dlgs 165/2001. Non è un mistero che l'obbligo delle procedure di mobilità sia percepito come una vessazione perché costringe a reclutare dipendenti di altri enti, anziché assumere risorse nuove. La giurisprudenza ormai è costante nell'affermare che le assunzioni effettuate senza esperire la mobilità obbligatoria sono nulle, mentre quelle che non rispettano le procedure di mobilità volontaria sono annullabili se impugnate dagli interessati.
Ancora più vincolante la riforma Brunetta che impone di rendere pubblici i posti vacanti che si intendono coprire tramite concorso. La pubblicità dei posti deve avvenire sui siti istituzionali con l'indizione di bando di mobilità e l'indicazione dei criteri di selezione. Il definitivo trasferimento è condizionato dall'assenso del dirigente che cede e da quello che deve acquisire la nuova unità.