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Questo articolo è stato pubblicato il 07 febbraio 2011 alle ore 06:42.
L'autorità d'ambito e una società in house gestore del servizio idrico possono chiedere la revisione del piano d'ambito per gestire in modo ottimale la gara per l'individuazione del socio privato della stessa società.
La Conviri ha affrontato il tema della reimpostazione dello strumento programmatico del servizio idrico nel parere n. 6882 del 19 gennaio 2011, correlato alla scelta degli enti locali soci di avvalersi dell'opzione data dal comma 8 dell'articolo 23-bis della legge 133/2008, procedendo alla cessione delle quote attraverso una gara per la scelta del socio privato.
Lo sviluppo del percorso per l'individuazione del partner operativo si ha tuttavia nel terzo anno del piano d'ambito, rispetto al quale sia l'autorità sia il soggetto gestore chiedono l'anticipazione della revisione ordinaria, evidenziando che uno dei presupposti della buona riuscita della gara è sicuramente costituito dalla capacità di rappresentare con la massima trasparenza, attraverso la data room, la distribuzione dei rischi e la redditività dell'investimento.
Un nuovo piano d'ambito consente ai potenziali concorrenti l'elaborazione di un business plan credibile e con proiezioni più sostenibili.
Il quadro normativo in materia si snoda sull'articolo 8 del cosiddetto metodo normalizzato, il quale stabilisce che nel contratto di servizio l'Aato disciplina la revisione triennale per la verifica dei miglioramenti di efficienza, per la verifica della corrispondenza della tariffa media rispetto alla tariffa articolata, per la verifica del raggiungimento dei traguardi di livello di servizio ovvero dell'effettuazione degli investimenti.
Tuttavia tale disposizione non fornisce indicazioni circa la possibilità di procedere a una revisione del piano d'ambito che non sia legata alla scadenza del periodo regolatorio triennale oppure al verificarsi delle eventualità, espressamente previste, che giustifichino una revisione straordinaria.
Tuttavia l'articolo 149, comma 1, del Dlgs 152/2006 prevede una deroga disponendo che, a prescindere dall'avanzamento tempistico della fase regolatoria in atto, l'autorità può procedere anche all'aggiornamento del piano d'ambito, affermando quindi il principio che una revisione dello strumento programmatorio del servizio idrico, non strettamente legata alle scadenze previste dal metodo normalizzato, è possibile.