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Questo articolo è stato pubblicato il 08 febbraio 2011 alle ore 06:40.
I prestiti arrivano al nodo certificazione. A causa della stretta creditizia del 2009 (e del 2010), sono molte le società che hanno richiesto ai propri soci di effettuare prestiti nelle casse sociali (non imputabili a capitale o a copertura perdite), stimolandoli al versamento con la promessa del pagamento di interessi attivi. In molti casi, questi sono stati pagati ai soci nel 2010, facendo scattare la trattenuta d'acconto del 12,50 per cento. Ed entro il 28 febbraio 2011 andranno certificate le ritenute del 12,5% operate dalle società sugli interessi pagati nel 2010 ai soci non imprenditori.
Il finanziamento fruttifero
In capo al socio persona fisica (non imprenditore), gli interessi maturati sul prestito vanno ricondotti tra i redditi di capitale dati a mutuo, indicati all'articolo 44, comma 1, lettera a), del Tuir. Su questi deve essere operata, all'atto del pagamento, la ritenuta del 12,50% a titolo d'acconto.
La seguente trattenuta è del 12,5% è a titolo d'imposta, se il socio, indipendentemente che sia persona fisica o giuridica, è un soggetto non residente, salvo specifiche disposizioni delle convenzioni bilaterali; sale al 27% a titolo d'imposta, se il percettore risiede in uno dei paesi a fiscalità privilegiata; nessuna ritenuta, invece, se il socio è persona fisica o giuridica che detiene la partecipazione nell'ambito del reddito d'impresa, in quanto gli interessi sono tassati come componente positivo.
Generalmente, l'obbligo di ritenuta d'acconto sugli interessi dei capitali dati a mutuo deve essere adempiuto al momento della loro effettiva corresponsione al socio finanziatore. Sul punto, però, la Cassazione ha fornito interpretazioni contrastanti, sostenendo a volte che la ritenuta debba essere applicata indipendentemente dalla materiale erogazione degli interessi (Cassazione 20 novembre 2001, n. 14573 e 4 maggio 2001, n. 6257), altre volte che debba essere operata solo al momento della loro effettiva erogazione (Cassazione 4 aprile 1996, n. 3155 e 29 dicembre 1995, n. 13153).
Per il versamento della ritenuta tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo al pagamento degli interessi, il codice tributo da utilizzare è il 1030 «ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi». La società deve inviare al socio la certificazione della ritenuta d'acconto, in carta libera, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello del pagamento degli interessi. Non va utilizzato il modello Cupe (certificazione degli utili).







