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Questo articolo è stato pubblicato il 09 febbraio 2011 alle ore 10:02.
Un uso "familiare" della barca non salva dal redditometro. L'ordinanza 3096 dell'8 febbraio 2011 della Corte di cassazione spiega che l'uso da parte di familiari di un'imbarcazione acquistata dal soggetto sottoposto ad accertamento non prova il fatto che questi ultimi avessero finanziato l'acquisto con un prestito.
L'uso di un'imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere il sintomo di un'interposizione fittizia – spiegano i giudici – ma non di un finanziamento da parte di terze persone per l'acquisto. E così se i giudici della Ctr avevano accolto la tesi difensiva dell'interessato, quelli della Cassazione hanno invece bocciato la decisione. Anzi, hanno anche bacchettato il collegio di secondo grado, perché aveva accolto la tesi della parte privata senza «il supporto di una idonea documentazione». Gli acquisti del soggetto accertato riguardavano un terreno e una motobarca.
Ma i redditi dichiarati non mostravano una capacità di spesa adeguata. Secondo i criteri in vigore prima delle modifiche del Dl 78/2010 la spesa era stata ripartita in più annualità (dal 1998 al 2001) e aveva dato luogo a un accertamento da redditometro che si fondava, appunto, sulla differenza tra spese e dichiarazioni. Con le nuove regole la spesa sarebbe stata completamente imputata all'anno in cui era stata sostenuta. La sentenza riforma quindi la pronuncia di merito perché mancava una «idonea documentazione».
Questo però mostra come la "promessa" di un uso ampio del redditometro costringerà i contribuenti a documentare debitamente le "fonti" da cui provengono le somme spese. E quindi l'utilizzo da parte di altri non testimonia la loro partecipazione alla spesa. Anche se ciò può accadere in ambito familiare. E ciò mostra come l'idonea documentazione rappresenterà verosimilmente il terreno di scontro privilegiato tra contribuenti e fisco.
(An.Cr.)