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Questo articolo è stato pubblicato il 11 febbraio 2011 alle ore 06:40.
Il termine di decadenza di due anni entro cui azionare la responsabilità solidale negli appalti riguarda anche gli istituti previdenziali e non solo i lavoratori creditori.
La responsabilità solidale riguarda tutti i lavoratori dipendenti e autonomi utilizzati negli appalti o subappalti; mentre, per quanto riguarda le ritenute fiscali essa è limitata ai soli lavoratori dipendenti.
Sono alcune delle novità contenute nella circolare firmata dal ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, che costituisce un vero è proprio vademecum per una corretta gestione di appalti e subappalti.
Secondo il ministero del Lavoro, un aspetto fondamentale per qualificare un appalto come genuino è l'accertamento su chi, concretamente, esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati. Infatti, in queste ipotesi, è determinante che tale potere sia esercitato dal datore di lavoro appaltante e non dall'appaltatore.
È importante, inoltre, che nel contratto emergano in modo chiaro l'attività appaltata, la durata presumibile del contratto, i dettagli in ordine all'apporto dell'appaltatore e indicazioni circa l'organizzazione dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera o del servizio dedotto in contratto (circolare 48/2004).
Un ulteriore indicatore per un buon contratto di appalto è il "rischio di impresa" che deve essere sempre accertato soprattutto nei casi in cui l'appaltatore operi nei confronti di un unico committente. Alcuni elementi che concretizzano il rischio di impresa sono: a) l'appaltatore ha già in essere un'attività imprenditoriale che viene esercitata abitualmente; b) l'appaltatore svolge una propria attività produttiva in maniera evidente e comprovata; c) l'appaltatore opera per conto di differenti imprese da più tempo o nel medesimo arco temporale considerato.
Il solo utilizzo di strumentazione messa a disposizione dal committente non costituisce di per sé un elemento che pregiudica la bontà del contratto laddove siano presenti gli altri requisiti sopra descritti.
La mancanza di requisiti descritti dà luogo a un appalto illecito che è sanzionato nella misura di 50 euro per ciascuna giornata in cui è stato impiegato il lavoratore.