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Norme e Tributi Fisco

Accertamenti meno automatici. All'ufficio l'onere di trovare riscontri agli indizi

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Questo articolo è stato pubblicato il 12 febbraio 2011 alle ore 09:49.

La Corte di cassazione pone un freno agli accertamenti troppo disinvolti, riportando equilibrio fra fisco e contribuente in relazione all'onere della prova. Per i giudici di legittimità, infatti, il rinvenimento di un floppy disc con i ricavi in nero del fornitore non legittima l'ufficio ad accertare maggiori ricavi all'impresa cliente, in quanto occorre fornire un quadro probatorio connotato da gravità, precisione e concordanza anche nel caso in cui l'impresa non risulti congrua agli studi di settore.

Il testo della sentenza

A fornire questo importante principio è la Corte di cassazione con la sentenza n. 3326 depositata ieri che interviene con decisa chiarezza sul delicato argomento dell'onere probatorio in presenza di rettifiche basate su presunzioni semplici ritenute gravi, precise e concordanti.

Questi in sintesi i fatti del procedimento. L'ufficio ha rettificato maggiori ricavi a una società esercente la vendita di abbigliamento a seguito di un Pvc della Guardia di finanza. L'asserita violazione era scaturita da un precedente controllo nei confronti di un'impresa fornitrice, nel corso del quale era stato sequestrato un floppy disc contenente contabilità nera della venditrice (prima nota cassa, movimenti di magazzino, elenco clienti, fornitori e merci, data delle operazioni, quantità vendute e prezzi unitari). L'ufficio aveva ricostruito, quindi, gli acquisti effettivi della società (acquirente) rettificando la percentuale di ricarico applicata (risultante dal rapporto tra acquisti e ricavi dichiarati), ritenendo, per quanto emerso dal verbale, integralmente inattendibile la contabilità sociale. Era stato, inoltre, evidenziato che la società aveva dichiarato ricavi inferiori a quelli previsti dagli studi di settore.

Contro questo avviso la società acquirente aveva proposto ricorso contestando che non era mai stata messa in discussione la corretta tenuta della propria contabilità ordinaria con la conseguenza che l'accertamento era carente di motivazione limitandosi a richiamare il verbale della Gdf. Questo pvc aveva a sua volta desunto la presunta contabilità in nero solo ed esclusivamente sui dati contenuti in due floppy disk della società venditrice.

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Tags Correlati: Corte di Cassazione | Ctp | Guardia di Finanza |

 

La Ctp ha accolto il ricorso ritenendo l'atto impugnato carente di motivazione, non avendo l'ufficio sufficientemente provato le violazioni contestate all'impresa per nulla fondate su presunzioni gravi, precise e concordanti. La decisione è stata anche confermata in appello per l'assenza di elementi di riscontro rispetto alle tesi sostenute dall'Ufficio: i giudici, in particolare, hanno evidenziato che la rettifica teneva conto solo ed esclusivamente delle indicazioni della Gdf, ipotizzando così un'evasione non sorretta da prove.

Contro questa decisione l'ufficio ha proposto ricorso in Cassazione. Tra i vari motivi, ha lamentato l'errore dei giudici di secondo grado nel ritenere inadempiuto l'onere probatorio avendo ridotto a «semplici ipotesi» gli elementi raccolti e reputando necessari ulteriori riscontri documentali.

La Cassazione ha respinto il ricorso evidenziando che era stata correttamente individuata e applicata la regola sulla ripartizione dell'onere probatorio (articolo 2697 del Codice civile), costituendo principio consolidato in giurisprudenza che l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare l'esistenza di un reddito imponibile. La sentenza, poi, evidenzia che anche nel ricorso l'amministrazione finanziaria ha continuato a limitarsi a esprimere solo un diverso convincimento senza fornire alcun concreto elemento di fatto, neanche in merito al collegamento, tutto presunto, con la non congruità dei ricavi dell'impresa rispetto agli studi di settore.

La decisione della Cassazione appare particolarmente importante in quanto sembra ristabilire equilibrio rispetto alla ripartizione dell'onere probatorio tra ufficio e contribuente in presenza di contestazioni analitico-induttive, basate, cioè, su presunzioni semplici, ritenute gravi precise e concordanti.

Negli ultimi anni, infatti, l'amministrazione, forte anche di varie pronunce di legittimità, si è sempre più prodigata nel ritenere singoli indizi, spesso anche episodici e generici, idonei a integrare la gravità, la precisione e la concordanza e quindi sufficienti, da soli, a rettificare i ricavi dichiarati spostando così l'onere sul contribuente. Ora, invece, la Cassazione pare ristabilire una necessaria parità tra le parti. C'è da sperare che non resti isolata.

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