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Questo articolo è stato pubblicato il 14 febbraio 2011 alle ore 19:25.
Per le adozioni dei single si apre uno spiraglio. Una formula poco usata, quella della «adozione non legittimante», è stata riaffermata dalla Corte di cassazione (sentenza 3572, depositata ieri) con una complessa e articolata motivazione di rigetto a un ricorso che mirava, invece, al pieno riconoscimento di un'adozione legittimante. Nel concreto, e con qualche escamotage e un po' di complicazioni, questa soluzione permette a un single di «avere» per sé un bambino. Una via che era stata accennata (ma meno precisamente) anche dalla "storica" sentenza 6078/2006.
La ricorrente, single, aveva adottato una ragazzina di 12 anni nella Federazione Russa nel 2005, per farsi poi rilasciare il provvedimento di adozione da un tribunale statunitense nel 2006. Nel 2008 questo provvedimento era stato però dichiarato inefficace dal tribunale dei minori di Genova. Da lì alla Corte d'appello di Genova e alla Cassazione la madre ha tentato il riconoscimento. Ma se la Cassazione lo ha bocciato, ha però specificato che comunque la permanenza biennale nello stato straniero che ha pronunciato il provvedimento (gli Stati Uniti) consente la pronuncia di una adozione «senza effetti di adozione piena» in «casi particolari». Questi «casi particolari» sono stabiliti dalla legge 184/83, articolo 44. La stessa norma prevede poi altri aspetti: la possibilità di «scioglimento» dell'adozione e la disciplina del cognome. Restano i legami con la famiglia di origine (se esiste) e il nuovo genitore non acquista alcun diritto su eventuali beni del minore adottato (anch'essa ipotesi remota). Il minore, invece, è equiparato ai figli legittimi e concorre come ogni altro figlio nella divisione ereditaria dei beni degli adottanti.