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Questo articolo è stato pubblicato il 14 febbraio 2011 alle ore 06:41.
È nullo l'accertamento che si fonda solo sui valori Omi (osservatorio del mercato immobiliare). Sono contrari al diritto comunitario e allo Statuto del contribuente. Sono queste le conclusioni della sentenza n. 4/27/11 della Ctr Piemonte. Sotto mirino tre immobili ceduti nel 2003 e 2004 da un'impresa di costruzione operante nell'astigiano. L'accertamento, quindi, è stato condotto sulla base degli Omi in relazione a periodi d'imposta in cui questi ultimi non avevano ancora volare di prova rafforzata, introdotto dal Dl 223/06. Dopo due anni, la Comunitaria 2008 (legge 88/2009) li ha poi "retrocessi" da presunzione legale a meri indizi di evasione.
La ricostruzione
Nel caso specifico all'esame dei giudici regionali, per il fisco era troppo risicato il margine di guadagno. In alcuni casi i valori dichiarati dal notaio erano inferiori agli ammontari dei mutui stipulati per l'acquisto. In altri casi i corrispettivi erano inferiori a quelli praticati sul mercato. Da qui l'inizio di un contenzioso approdato prima in Ctp e poi in Ctr.
I giudici d'appello hanno riconosciuto le ragioni del contribuente per tre ordini di motivi. In primo luogo, sarebbero state adottate delle norme contrarie al diritto comunitario, e come tali da disapplicare dal giudice tributario (principio enunciato, tra l'altro, dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169/91 e dalla Cassazione con sentenza n. 634/87). Si tratta di tre commi dell'articolo 35 del Dl 223/06 (decreto Visco-Bersani). I commi 1 e 2 davano via libera all'amministrazione finanziaria di rettificare automaticamente i corrispettivi dichiarati ai fini dei redditi e dell'Iva, laddove i prezzi pagati risultassero inferiori al valor normale, stabiliti dal provvedimento direttoriale del 27 luglio 2007 con le quotazioni dell'Omi dell'agenzia del Territorio. Il comma 23-bis prevedeva inoltre che il valore normale, ai soli fini Iva, non potesse essere inferiore all'ammontare del mutuo o del finanziamento erogato per l'acquisto dell'immobile. Secondo la direttiva 2006/112/Ce la base imponibile Iva è il corrispettivo pagato, e quindi non possono essere introdotte nuove basi imponibili, così come ha fatto il legislatore italiano nel 2006. È stata la stessa Corte Ue a ribadire questo concetto con la sentenza 20 ottobre 2005 nella causa 412/03 (Caso Scandic).