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Questo articolo è stato pubblicato il 16 febbraio 2011 alle ore 07:49.
Radicale riforma della tassazione dei fondi d'investimento mobiliari (articolo 2-sexies). Sul fronte dei fondi italiani e lussemburghesi "storici" viene attuato il passaggio dal regime della tassazione per maturazione in capo al fondo a quello di tassazione per cassa in capo all'investitore, in linea con quanto già previsto per quelli armonizzati comunitari.
Dal 1° luglio il fondo non sarà quindi più soggetto all'imposta sostitutiva del 12,5% sul risultato maturato di gestione, mentre resterà inciso delle ritenute sui redditi di capitale percepiti (con alcune eccezioni). In capo all'investitore scatterà una ritenuta d'imposta del 12,5% sui proventi percepiti e sul «delta Nav» (Nav del giorno di vendita meno Nav del giorno di acquisto) in sede di riscatto o cessione della quota. Nessuna ritenuta sarà invece applicata nei confronti delle gestioni patrimoniali individuali, dei fondi pensione, dei fondi comuni mobiliari italiani ed esteri, dei fondi immobiliari, nonché dei soggetti residenti in paesi esteri che danno lo scambio d'informazioni in materia fiscale. La ritenuta sarà invece effettuata a titolo d'acconto sui redditi percepiti nell'esercizio di attività d'impresa commerciale.
Per i fondi comuni mobiliari di diritto estero la riforma ripropone quanto già previsto dall'articolo 14 del decreto legge 135/2009 (poi soppresso in sede di conversione).
Dal 1° luglio anche i proventi dei fondi comuni non armonizzati, soggetti a vigilanza, situati nella Ce e negli stati dello Spazio economico europeo che danno lo scambio d'informazioni, saranno assoggettati allo stesso regime dei fondi armonizzati: ritenuta d'imposta del 12,5% all'atto della percezione, applicata a titolo d'acconto solo nei confronti delle imprese commerciali e d'imposta nei confronti degli altri soggetti. La ritenuta sui proventi percepiti sulle quote collocate all'estero e sui proventi comunque percepiti oltrefrontiera va effettuata dal soggetto che interviene nella riscossione.
L'attuale regime di ritenuta d'acconto e concorso alla formazione del reddito complessivo resta quindi applicabile ai restanti fondi di diritto estero non armonizzati. Ai fini del capital gain, si considera cessione anche il trasferimento a diverso intestatario, salvo che nei casi di successione o donazione.