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Questo articolo è stato pubblicato il 18 febbraio 2011 alle ore 07:43.
I consorzi dei gruppi bancari e assicurativi, i cui soci hanno un volume d'affari costituito per oltre il 90% da operazioni esenti, applicano comunque l'Iva sulle loro prestazioni se i consorziati che fanno operazioni esenti sono minoranza all'interno della compagine consortile. Lo precisa la circolare n. 5/E/2011 diffusa ieri dall'agenzia delle Entrate.
Il dato normativo è contenuto nell'articolo 10, comma 2, del Dpr 633/1972, il quale prevede l'esenzione da Iva per le prestazioni di servizi rese dai consorzi o società consortili ai propri soci, i quali nel triennio precedente abbiano rilevato una percentuale di detrazione non superiore al 10% e a condizione che il corrispettivo addebitato ai consorziati non sia superiore ai costi sostenuti per effettuare le stesse prestazioni. Il dato letterale della norma non prevede espressamente che i soci possano avere una percentuale di detrazione maggiore del 10% ovvero che i servizi possano essere forniti anche a soggetti terzi.
L'esenzione ha lo scopo di evitare che i soggetti che svolgono attività esenti, qualora decidano di esternalizzare (ai consorzi o società consortili) i servizi necessari e funzionali alla loro attività, come ad esempio, servizi amministrativi o gestione degli immobili, vengano penalizzati dall'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti.
La circolare dell'Agenzia n. 23/E/2009 aveva già ipotizzato che la compagine consortile potesse essere non esclusivamente costituita da consorziati con attività esente superiore al 90% del proprio volume d'affari. Con la circolare di ieri l'Agenzia, oltre a confermare l'apertura ha precisato che il regime di esenzione previsto all'articolo 10, del Dpr 633/72, trova applicazione a due condizioni:
- la compagine consortile non sia costituita in prevalenza da consorziati con pro-rata di detraibilità superiore al 10 per cento;
- l'attività svolta dal consorzio a favore dei consorziati con pro-rata superiore al 10% o a favore di terzi non sia superiore al 50% del volume d'affari del consorzio. In pratica non è consentito ai consorziati con pro rata di detrazione maggiore del 10% di detenere complessivamente la maggioranza delle quote o delle partecipazioni alle strutture consortili. Però non è esclusa la partecipazione di consorziati con detrazione piena o superiore al 10% ancorché essa debba essere minoritaria.