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Questo articolo è stato pubblicato il 18 febbraio 2011 alle ore 06:42.
Si applica ai soli dipendenti del settore privato la possibilità di assoggettare le retribuzioni correlate ad incrementi di produttività del lavoro, competitività e redditività aziendale, all'imposta del 10% sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali.
Resta escluso dal beneficio tutto l'ambito della pubblica amministrazione, come definito dall'articolo 1 del decreto legislativo 165/2001. È dato ritenere che ne siano, invece, destinatari, i dipendenti di enti ed associazioni che, pur svolgendo funzioni di interesse pubblico, sono però enti di diritto privato, quali le Casse di previdenza private.
Possono altresì fruire dell'imposta sostitutiva i dipendente delle agenzie di somministrazione, anche se la prestazione lavorativa è resa presso un'amministrazione pubblica. Lo precisa la circolare congiunta Agenzia delle Entrate-ministero del Lavoro 3/2011: pur essendo l'utilizzatore un soggetto pubblico, il lavoratore è dipendente dell'agenzia di somministrazione che è invece un operatore del settore privato. Non va dimenticato, però, che la somministrazione di lavoro rappresenta un caso particolare. Se è vero, infatti, che i lavoratori sono assunti dall'agenzia per essere destinati al datore di lavoro utilizzatore, è il contratto applicato da quest'ultimo che stabilisce le modalità ed i criteri per la corresponsione delle somme correlate ai risultati conseguiti. La possibilità di detassare le somme sarà pertanto condizionata a un contratto collettivo, aziendale o territoriale, applicato dall'utilizzatore.
Un altro caso particolare interessa i soci delle cooperative, possibili fruitori dell'aliquota agevolata quando siano inquadrati come lavoratori subordinati e sussistano le condizioni soggettive e oggettive previste dalla legge, fra cui l'accordo o contratto collettivo. Fra gli elementi della retribuzione che possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva entrano anche i ristorni, se correlati a un incremento di produttività o a altro elemento di competitività. In tal caso il ristorno altro non sarebbe che un elemento integrativo della retribuzione corrisposta al socio lavoratore (Cassazione, sentenza 9513/1999).